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parere

Avvocato: l’avvocato sospeso volontariamente dall’esercizio della professione deve mantenere una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dall’ attività professionale

E’ stato richiesto a questo Consiglio dell’Ordine se un avvocato sia sempre obbligato a mantenere l’assicurazione professionale anche a seguito della sospensione volontaria.

1. Norme rilevanti.

Viene in considerazione l’art. 12 della l. 247/2012, rubricato “Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni che ai primi due commi stabilisce che:

1. L’avvocato, l’associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L’avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. All’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.”

Nulla dispone l’art. 12 sopra citato in merito agli obblighi assicurativi di coloro che chiedono la sospensione volontaria dall’iscrizione all’albo degli avvocati.

2. La giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense.

Il CNF ha affrontato la questione relativa agli obblighi assicurativi dell’Avvocato volontariamente sospesosi dall’esercizio della professione nel 2016 e nel 2017 così stabilendo:

La risposta è nei seguenti termini:

a) quanto alla polizza per la responsabilità civile professionale:

La questione è già stata esaminata da questa Commissione con il parere 90/2016, dal quale non si ritiene di doversi discostare che così ha ritenuto:

L’art. 12 Legge n. 247/2012 sancisce in capo all’avvocato il dovere di stipulare una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Si tratta, in tutta evidenza, di una prescrizione posta a tutela di due posizioni: da un lato, quella dell’avvocato, la cui attività potrebbe, anche a distanza di tempo, essere causa di danni verso terzi con conseguente obbligo di risarcimento; dall’altro, quella del cliente, che tale danno potrebbe subire. La copertura assicurativa, pertanto, deve permanere anche in capo all’avvocato sospeso a richiesta dall’attività professionale, sia perché la norma anzidetta non contempla eccezioni, sia in quanto il danno verso terzi potrebbe anche emergere, seppur risalente nell’origine ad epoca anteriore, durante il periodo di sospensione. In tal caso, infatti, qualora la copertura assicurativa non fosse stata rinnovata, il cliente non avrebbe più a disposizione la garanzia risarcitoria del danno accertato, la cui sussistenza è prescritta dalla legge.

b) quanto alla polizza infortuni:

Il quesito è superato dalla modifica dell’art. 12, comma 2, della legge n. 247/12, introdotta dal D.L. n. 148/17, conv. con l. n. 172/17, in conseguenza della quale il comma è formulato come segue: “all’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale” (C.N.F., parere 25 ottobre 2017, n. 78)”.

3. Obblighi ulteriori dell’avvocato volontariamente sospeso dall’esercizio della professione.

A mero titolo informativo si ricorda altresì che l’avvocato sospesosi volontariamente è comunque tenuto al pagamento del contributo annuale dovuto all’Ordine di appartenenza.

Pur se sospeso, l’iscritto ha inoltre l’obbligo di continuare a disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata ed è tenuto all’obbligo della formazione, non essendo prevista alcuna esenzione. In proposito il Consiglio Nazionale ha precisato (parere del 21.9.2016 n.90) che “l’obbligo di formazione potrà non essere rispettato qualora la sospensione richiesta abbia una durata pari o superiore a mesi sei”.

Naturalmente l’avvocato che abbia chiesto la sospensione non potrà esercitare attività incompatibile con la professione di avvocato, quindi le attività indicate dall’art. 18 L. 247/2012: le incompatibilità rimangono operanti anche nel periodo di sospensione volontaria perché “inerenti alla permanenza della iscrizione nell’albo e quindi alla conservazione dello status”.

4. Conclusioni

L’avvocato sospeso volontariamente mantiene l’obbligo assicurativo relativo alla responsabilità civile di cui all’art. 12, comma 1, l. 247/2012.

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.