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parere

Avvocato. Obbligo dell’avvocato di consegnare al notaio per la pubblicazione un testamento olografo di cui sia depositario.

È stato richiesto al Consiglio se un avvocato depositario di un testamento debba o meno consegnarlo al notaio per la relativa pubblicazione e, nel caso di risposta affermativa, entro quanto  tempo si possa attendere prima di provvedere alla consegna, in assenza di istruzioni da parte dei chiamati all’eredità.

Occorre premettere che la richiesta di parere riguarda anche aspetti civilistici sui quali non si può dare risposta, limitandosi l’attività del Consiglio solo ai profili ordinamentali e di esercizio della professione.

Ciò posto, si evidenzia che l’art. 620 c.c. impone a chiunque ( e quindi anche ad un avvocato) che sia in possesso di un testamento olografo di presentarlo ad un notaio per la sua pubblicazione. Pertanto, resta solamente da esaminare se l’adempimento di quest’ultimo dovere si possa o meno considerare come corretto adempimento del mandato ricevuto dalla parte assistita secondo quanto disposto dall’art. 26 del Codice Deontologico Forense.

Sotto la vigenza del precedente Codice Deontologico, si era affermato che rientrasse tra i doveri dell’avvocato adempiere con correttezza, competenza e diligenza al mandato ricevuto e, nello specifico, si era ritenuto, anche se in un precedente risalente nel tempo, che violasse detti principi l’avvocato che omettesse di richiedere la pubblicazione di un testamento olografo di cui era depositario. (CNF 16.11.1990, n. 108)

L’art. 26 dell’attuale Codice Deontologico ha rafforzato i precetti collegati all’adempimento del mandato precisando, al terzo comma, che costituisce illecito disciplinare “il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina”. Tra questi atti, certamente, vanno ricomprese quelle attività che, legislativamente previste (come è quella di cui al richiesto parere), devono essere tenute dall’avvocato.

Le modalità ed i termini con cui l’avvocato debba adempiere a tali doveri possono variare a seconda di ogni singolo caso concreto e sono insuscettibili di una codificazione generica, dovendo essere rimessi al prudente apprezzamento del professionista, in base a quanto previsto dalla legge regolatrice del caso di specie.