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parere

Avvocato. Patrocinio a spese dello stato. Decadenza in caso di nomina di due difensori. Tesi contrastanti.

E’ stato chiesto se la parte che è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato in sede civile decada da detto beneficio qualora provveda alla nomina di due difensori, in quanto nel provvedimento di ammissione era stato precisato che detta parte aveva diritto a nominare un (solo) difensore. Il Consiglio dell’Ordine pur ritenendo che la questione esuli dalla propria competenza specifica ha precisato che l’art. 80 del D.P.R. n. 30 Maggio 2002 n. 115 dispone che chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore scelto tra gli iscritti nell’apposito elenco, ma tale precisazione potrebbe essere letta e interpretata in correlazione alle disposizioni dello stesso D.P.R. n. 115/2002 tese a limitare il peso economico derivante per lo Stato da detto patrocinio (come per esempio la disposizione di cui al successivo art. 82 che regola le modalità di liquidazione degli onorari e delle spese del difensore).
Nessuna disposizione, sembrerebbe, peraltro, vietare nel giudizio civile, a differenza di quanto avviene per il giudizio penale (in relazione al quale l’art. 91, lettera b, del D.P.R. n. 115/2002 esclude espressamente il beneficio se la persona che ha richiesto e a cui è stato concesso il beneficio stesso nomina un secondo difensore di fiducia), a colui che è ammesso al patrocinio a spese dello Stato di avvalersi della facoltà generalmente prevista a ogni soggetto di essere assistito in giudizio da più di un difensore, fermo restando che l’onere economico relativo ad eventuali ulteriori difensori, oltre il primo, non potrà gravare sullo Stato.
In altri termini, il sopra richiamato art. 80 del D.P.R 30 Maggio 2002 n. 115/2002 potrebbe essere interpretato nel senso che, ai fini del patrocinio a spese dello Stato, nel giudizio civile, possa essere nominato un solo difensore, e correlativamente possa essere liquidato un solo compenso, ma non anche nel senso che sia comminata la decadenza dal beneficio del suddetto patrocinio nel caso che la parte che sia stata ammessa al beneficio stesso si faccia assistere da più difensori, potendo sostenersi che, in quest’ultima eventualità, la conseguenza per detta parte sarà unicamente che la medesima debba farsi carico direttamente del pagamento delle competenze dei difensori ulteriori, oltre il primo, e questo sotto il profilo che una diversa interpretazione che implichi sic et simpliciter il divieto per una parte di farsi assistere nel giudizio civile da più di un difensore risulterebbe illegittima, perchè limitativa del diritto di difesa e del diritto di uguaglianza garantiti dalla nostra costituzione.
Tuttavia se si pone, invece, l’accento sulla ratio delle disposizioni sul patrocinio a spese delle Stato, che ovviamente è identica sia per il processo penale che per quello civile e che deve principalmente individuarsi nella finalità di consentire ai non abbienti di esercitare in giudizio i loro diritti, sul presupposto della necessità per i non abbienti stessi di poter usufruire di un’assistenza tecnica, la nomina di un secondo difensore potrebbe risultare in contrasto con la sussistenza e/o la permanenza della situazione di non abbienza e/o di necessità e, dunque, non compatibile con la concessione e/o la prosecuzione del beneficio in questione.
Nel senso che l’istituto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rispondendo al vincolo costituzionale posto dall’art. 24, comma 3, della Costituzione, si radica sul presupposto della non abbienza si è espressa la stessa Corte Costituzionale (cfr. per esempio Ordinanza Corte Costituzionale, 14 Aprile 2006, n. 160) e, secondo, la giurisprudenza, la nomina di due difensori deve essere valutata come una sorta di presunzione ex lege di abbienza, che comporta, quindi, la decadenza dal beneficio (cfr. Corte Assise Appello Venezia 20 Marzo 2006, in relazione al processo penale e Tribunale Trapani 9 Giugno 2005, in relazione al processo civile).
Iin particolare l’ultimo provvedimento citato (Tribunale Trapani 9 Giugno 2005) afferma che:
a. la presenza di un secondo avvocato rende superflua la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio e impone il rigetto della richiesta di liquidazione del compenso al difensore a carico dell’Erario;
b. il suindicato principio, desumibile in via generale dall’art. 80 del T.U. n. 115/2002, è ribadito per il processo penale dall’art. 91 T.U. citato, ma deve estendersi anche al processo civile;
c. la conclusione appare evidente ove si consideri che il gratuito patrocinio è diretto a consentire ai non abbienti di esercitare in giudizio i loro diritti, ma non a munirli di difensori eccedenti il solo occorrente per agire nel processo;
Qualche fondato dubbio potrebbe nascere sull’estensione al giudizio civile della norma stabilita esclusivamente per il giudizio penale dall’art. 91 del T.U. n. 115/2002, dato che si potrebbe ritenere che questa estensione violi l’art. 14 delle Preleggi e si traduca in una inammissibile applicazione per analogia di una norma di natura eccezionale dettata per una specifica fattispecie, ma, per converso, si potrebbe anche ritenere che non si tratti di una non consentita interpretazione analogica, quanto piuttosto di un’applicazione al caso concreto di un principio di carattere generale desumibile dalla ratio dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato e dal contesto delle disposizioni che lo disciplinano.
Pertanto il Consiglio dell’Ordine, ribadito che non spetta al Consiglio stesso alcuna competenza al riguardo, in quanto ogni potere decisionale è attribuito esclusivamente al Giudice e rilevato che entrambe le tesi sopra illustrate, ovverosia sia quella in virtù della quale nel giudizio civile la nomina di un secondo difensore non comporta la decadenza dal beneficio in questione che quella contraria, si fondano su motivazioni degne di attenzione e che hanno una base giuridica, apprezza, quanto meno sotto un profilo di sostanziale equità, l’orientamento espresso dalla sopra citata pronuncia del Tribunale di Trapani, secondo cui pure nel giudizio civile il soggetto che proceda alla nomina di un secondo difensore di fiducia decade dal beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in considerazione del fatto che tale nomina, in forza anche della presunzione di onerosità dell’incarico professionale conferito al secondo difensore, costituirebbe un chiaro indice circa l’insussistenza dello stato di non abbienza e, comunque, circa l’insussistenza della necessità del soggetto stesso di fruire dell’assistenza tecnica a spese dello Stato, ponendosi, quindi, in contrasto con principi e i presupposti che stanno alla base dell’istituto in esame.