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parere

Avvocato. Produzione di corrispondenza riservata personale quando il mittente non riveste la qualifica di avvocato.

E’ stato chiesto se integri un illecito deontologico la produzione in giudizio di lettere riguardanti una trattativa stragiudiziale per la sistemazione di un sinistro e recanti espressamente la dicitura “riservata non producibile in giudizio” quando la controparte che ha inviato dette lettere non rivesta la qualifica di avvocato, bensì sia, come nel caso di specie, una Società che ha per oggetto la prestazione di servizi e di consulenza. 

Il Consiglio dell’Ordine, ha precisato che l’art. 28 del Codice Deontologico Forense, che vieta la produzione in giudizio della corrispondenza scambiata con il collega qualora le lettere siano qualificate “riservate” e, comunque, della corrispondenza che contenga proposte transattive, si riferisce, ovviamente, sia per le espressioni utilizzate, sia per la sua collocazione nel Titolo II del Codice stesso (concernente i rapporti) con i colleghi, solo ed esclusivamente alla corrispondenza intercorsa tra avvocati.
Peraltro esiste un primario e generale dovere di lealtà e di correttezza, che deve in ogni caso contraddistinguere l’attività dell’avvocato nei suoi rapporti con i terzi, a prescindere dal fatto che questi rivestano la qualifica di avvocati;
Nel momento in cui un avvocato riceve da una controparte, che non rivesta anch’essa la qualifica di avvocato, una lettera definita espressamente “riservata personale – non producibile in giudizio”, se egli intende non aderire a tale indicazione, per non violare il suindicato principio di lealtà e di correttezza, ha dunque l’onere di informarne tempestivamente la suddetta controparte affinché quest’ultima sia posta in grado di sapere quale sarà il comportamento futuro dell’avvocato stesso e di astenersi, a quel punto, dal continuare a comunicare con una siffatta modalità.
In difetto di un’esplicita informativa da parte dell’avvocato nel senso suindicato, la controparte sarebbe indotta a ritenere che l’avvocato stesso consenta in ordine alla natura riservata della corrispondenza e sia d’accordo nell’astenersi dal produrla in giudizio.
Pertanto, il successivo utilizzo di detta documentazione in giudizio da parte dell’avvocato, pur non integrando la violazione dell’art. 28 del Codice Deontologico Forense, configurerebbe, comunque, una violazione del principio generale di lealtà e di correttezza.
E’ ovvio, peraltro, che, una volta scambiata una corrispondenza di tal genere tra un avvocato e una parte direttamente o un consulente di quest’ultima che non rivesta la qualifica di avvocato, nel caso che venga poi instaurato un giudizio, il divieto di produzione di detta corrispondenza in quel giudizio dovrà valere anche per l’avvocato della parte che, direttamente o mediante un suo consulente non avvocato, sia stata mittente e/o destinataria della corrispondenza stessa.