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parere

Avvocato. Produzione in giudizio di corrispondenza riservata personale rilevante per la definizione nel merito della causa ed illecito deontologico.

E’ stato chiesto se integri un illecito deontologico la produzione in giudizio di una comunicazione via fax inviata ad un Collega definita “riservata professionale” e della risposta del Collega anche questa definita “riservata personale” qualora dette comunicazioni costituiscano mezzi di prova di rilevanza per la decisione nel merito della causa.
Il Consiglio dell’Ordine, ha precisato che l’articolo 28 del Codice Deontologico Forense vieta espressamente la produzione in giudizio della corrispondenza scambiata con il collega qualora le lettere siano qualificate “riservate” e, comunque, della corrispondenza che contenga proposte transattive.
La suddetta disposizione ammette solo due eccezioni, previste rispettivamente dal Paragrafo I e dal Paragrafo II del succitato articolo 28 del Codice Deontologico Forense, ritenendo consentita la produzione della suindicata corrispondenza tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione ovvero quando detta corrispondenza assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste.
Trattandosi di eccezioni ad una regola di carattere generale le stesse non sono suscettibili di un’interpretazione analogica o troppo estensiva.
Nel caso di specie le due lettere definite “riservate” oggetto della richiesta di parere riguardano, la prima, la comunicazione in data 5 Marzo 2008 dell’accettazione di una proposta di accordo formulata dalla controparte in data 13 Dicembre 2007, quando peraltro in data 12 Febbraio 2008 la stessa controparte aveva inviato una nuova comunicazione, la quale dava atto del mancato perfezionamento dell’accordo e della decisione di promuovere l’azione giudiziaria (il che comportava la caducazione della proposta precedentemente formulata), nonché, la seconda, la comunicazione del 6 Marzo 2008 della controparte contenente una nuova proposta di quest’ultima, relativamente alla quale non risulta, peraltro, che sia stata espressa alcuna accettazione e, dunque, non risulta concluso, anche in questo caso, alcun accordo.
Tra l’altro la comunicazione del 5 Marzo 2008 recante l’accettazione della prima proposta non risulta sottoscritta dalle parti personalmente, per cui sotto un profilo strettamente giuridico, avendo ad oggetto tale proposta il trasferimento di quote di beni immobili, detta accettazione era, allo stato, priva di qualsiasi valore essendo necessario che la stessa provenisse direttamente dalle parti o che quanto meno vi fosse una procura (scritta) delle parti stesse al difensore per esprimere la succitata accettazione o una successiva ratifica (scritta) dell’operato del difensore medesimo.
Ne consegue che nessuna delle due comunicazioni suindicate rientra nelle eccezioni di cui al Paragrafo I e al Paragrafo II del succitato articolo 28 del Codice Deontologico, per cui, essendo state entrambe definite espressamente “riservate” e concernendo, comunque, le stesse una trattativa finalizzata al raggiungimento di un accordo che non risulta essersi concluso, si deve ritenere che non siano producibili in giudizio.