Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato: rapporti con i colleghi

E’ stato chiesto a questo Consiglio un parere in merito alla correttezza dell’operato sia di un collega sia del richiedente il parere nell’ambito di una vicenda che ha visto quest’ultimo codifensore richiesto da parte di altro avvocato in una causa di lavoro.
In particolare il richiedente il parere si duole di comportamenti dell’altro collega legati soprattutto al momento della definizione della vicenda e del pagamento del proprio compenso.
In merito a tale richiesta di parere corre l’obbligo di precisare che il Consiglio non esprime pareri in merito ai comportamenti tenuti dai colleghi e non può valutare la correttezza o meno di singoli comportamenti, funzione rimessa al Consiglio di Disciplina.
I pareri del Consiglio sono sempre generici e riguardano questioni astratte e generali.
Occorre infatti precisare che con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense il “potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” (art 50 L.247/2012) e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine.
Ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono, né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina, né possono rilevare quale esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo.
E’ pertanto possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione dei comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio dell’Ordine anche per quanto riguarda l’elemento soggettivo.
Ciò detto, quanto di rilevante risulta dalla richiesta di parere, può essere inquadrato:
– nell’art. 19 del CDF: Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi:
L’avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà;
– nell’art. 43: Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega
1. L’avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente. 2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
I suddetti doveri sono stati interpretati nel CNF nel modo seguente, in relazione alla vicenda esposta nella richiesta di parere:
– Dovere di colleganza – Critiche alle scelte difensive dei colleghi. (CNF, 24.12.2002, n. 206):
“Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, associato dal cliente nella difesa, non avvisi i colleghi precedentemente nominati e anzi critichi, screditandole davanti ai clienti, le scelte difensive da questi effettuate”;
-Dovere di colleganza – Riscossione dei compensi integrali dalla parte senza avvisare il collega (CNF 25.7.2016 n. 216; 15.12.2011 n. 182); “Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, associato ad altro collega nello svolgimento dell’incarico professionale, agisca in via del tutto autonoma al fine di riscuotere integralmente le competenze relative alla propria notula, pur nella consapevolezza che talune di tali attività possano interferire o sovrapporsi o duplicarsi con quelle svolte dal codifensore e senza curarsi delle maggiori difficoltà che un tale comportamento possa procurare all’attività di riscossione delle competenze del collega di studio, e che non possa costituire di per sé causa di esclusione di responsabilità la circostanza che un siffatto contegno corrisponde al proprio diritto di veder remunerata la propria attività professionale”.