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parere

Avvocato: rapporti con la parte assistita da collega

Viene richiesto a questo Consiglio un parere in merito alla possibilità di contattare direttamente la sua controparte, una Amministrazione Pubblica, difesa dall’Avvocatura dello Stato in pendenza di un giudizio innanzi al TAR, motivando tale richiesta al fine di fare conoscere le ragioni della parte assistita, nonchè anche allo scopo di definire in tempi ragionevoli e, soprattutto, evitando clamore mediatico, in una vicenda assai delicata.

Viene riferito che il Collega dell’Avvocatura avrebbe comunicato il suo consenso in merito ad un contatto diretto tra la Pubblica Amministrazione da lui assistita e l’avvocato di controparte.

Premesso che il Consiglio dell’Ordine non può entrare nel merito di un caso specifico, tuttavia occorre esaminare l’art.41 del Codice Deontologico Forense, ed in particolare i paragrafi 1, 2 e 4, i quali vietano all’avvocato di contattare direttamente la controparte senza la presenza del difensore o senza il consenso dello stesso.

E’ evidente che la ratio della norma è quella di tutelare la fondamentale funzione della difesa e della presenza dell’avvocato in ogni fase del rapporto e di riconoscere all’Avvocato la funzione di esclusivo referente del proprio assistito, al fine di preservarlo da eventuali comportamenti inappropriati e sleali della controparte.

In particolare, tale obbligo sussiste anche nell’ipotesi in cui la controparte, ove direttamente contattata, si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito, essendo necessario che il consenso del legale della controparte sia precedente ed espresso.

Dunque, si ritiene che – in conformità ai concordi pareri in questo senso espressi dal CNF: 29/12/2015 n.241, 20/4/2017 n.49, 10/7/2017 n.87, 6/11/2017 n.161, un avvocato, senza eccezione di dubbio, potrà direttamente contattare la controparte solo con il consenso del legale della stessa.