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parere

Avvocato. Rinuncia al mandato ed azione contro il cliente per ottenere il pagamento delle competenze professionali.

 E' stato richiesto parere in ordine alla legittimità del comportamento, sotto l’aspetto deontologico, dell’avvocato il quale, abbia rinunciato al mandato in una causa civile trattenuta in decisione comunicandolo al cliente, ed intenda poi agire in giudizio contro lo stesso per ottenere il pagamento di competenze professionali relative  anche ad altre pratiche.
Il Consiglio dell’Ordine ha ritenuto che la risposta al quesito posto discende dal combinato disposto degli articoli 33, 46 e 47 del vigente codice deontologico. Secondo l’articolo 46, l’avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie competenze, previa rinuncia al mandato; l’articolo 47, canone I°, dispone  che in caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un congruo termine per munirsi di altro difensore e deve informarla di quanto necessario fare per non pregiudicare la sua difesa.
Tanto premesso, se per trattenimento della causa in decisione si intende precisazione delle conclusioni definitive, in tal caso per promuovere una azione  nei confronti dell’ex cliente appare più opportuno sotto l’aspetto deontologico, attendere che questo abbia designato un nuovo difensore o che sia scaduto il termine per il deposito delle comparse conclusionali, poiché taluni obblighi residui alla cessazione del rapporto professionale quali l’obbligo di collaborazione con l’eventuale nuovo difensore di cui all’articolo 33 canone 2º, e l’obbligo di informazione di cui all’articolo 47 canone 2º, debbono essere adempiuti (o deve esservi disponibilità ad adempierli) da parte dell’avvocato in condizione di serenità e di leale collaborazione con il nuovo eventuale difensore che potrebbe difettare nei confronti dell’ex cliente che sia divenuto controparte in un giudizio.
Naturalmente le precedenti considerazioni non valgono quando la sentenza sia stata pronunciata ovvero in presenza di circostanze oggettive tali da richiedere urgenti iniziative a tutela del credito.