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Lapo Mariani

parere

Avvocato: sulla compatibilità con l’assunzione in qualità di personale docente a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali

Viene richiesto a questo Consiglio dell’Ordine un parere sulla compatibilità dell’iscrizione all’Albo Avvocati con l’assunzione in qualità di personale docente a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali presso gli istituti superiori.

1. Norme rilevanti.

Sono norme rilevanti ai fini della risposta al quesito l’art. 6 “Dovere di evitare incompatibilità” del Codice deontologico forense (“C.d.F.”) e l’art. 18 “Incompatibilità” della L. 31.12.12 n. 247 (Ordinamento forense), nonché l’art 19 della L. 31.12.12 n. 247 (Ordinamento forense)

Stabilisce l’art 6 del c.d.f. che:

1. L’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo.

2. L’avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense”.

Stabilisce l’art. 18 della L. 31.12.12 n. 247 che:

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro;

b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”.

 

2. Le eccezioni all’art. 18 l. 247/2012 contemplate dall’art. 19, comma I, della medesima legge professionale.

All’art. 19, la l. 247/2012 contempla peraltro ipotesi specifiche in cui il rapporto di lavoro subordinato non è di per sé ostativo all’iscrizione.

Ai sensi del comma 1° della norma citata infatti, “in deroga a quanto stabilito nell’articolo 18, l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.” Qualora l’incarico di insegnamento assunto riguardi le materie giuridiche, si deve dunque ritenere che esso sia compatibile, ai sensi dell’art. 19, l. 247/2012 citato, con l’esercizio della professione di avvocato.

Diversamente, l’incarico assunto nell’ambito della scuola primaria, o nella scuola secondaria su materie diverse da quelle giuridiche, deve essere ritenuto incompatibile con l’esercizio della professione di avvocato. Con una recente giurisprudenza la Corte di Cassazione a Sez. Unite ha infatti stabilito che: “l’art. 19 del nuovo ordinamento della professione forense, di cui alla l. n. 247 del 2012, avente ad oggetto la disciplina delle eccezioni alla norma sull’incompatibilità, ha un contenuto diverso, che non consente di ribadire l’interpretazione estensiva operata dalle sezioni unite con riferimento al quadro normativo precedente.

Infatti — ferma l’incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato «con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato» (art. 18, 1° comma, lett. d) — l’art. 19, al 1° comma, fa salva un’eccezione con riguardo all’«insegnamento o [al]la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici».

Ai fini dell’operatività dell’eccezione alla regola generale dell’incompatibilità con qualunque attività di lavoro subordinato, anche part-time, la nuova legge dà quindi rilievo non solo al luogo nel quale l’insegnamento o la ricerca si svolge (nelle università, nelle scuole secondarie e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione), ma — e ciò costituisce una novità rispetto al testo precedente — anche all’ambito disciplinare dell’insegnamento o della ricerca, il quale, per espressa previsione, è esclusivamente quello delle «materie giuridiche».

L’univoco tenore letterale dell’art. 19 non ne consente una lettura estensiva tale da ricomprendere nell’ambito dell’eccezione, in nome dell’unitarietà della funzione docente, anche i docenti della scuola primaria, che insegnanti in materie giuridiche non sono.

Una diversa interpretazione non solo non si muoverebbe nel rispetto delle potenzialità obiettive del dato testuale, ma anche non terrebbe conto della ratio della riforma, che è quella di ammettere un’eccezione, alla regola che sancisce l’incompatibilità con qualsiasi rapporto implicante subordinazione e che vale anche per i docenti e i ricercatori, soltanto là dove l’insegnamento e la ricerca (costituenti la prestazione lavorativa) si esplichino in un settore disciplinare («materie giuridiche») comune a quello che tipicamente caratterizza la professione di avvocato” (così, in motivazione Cass, SS.U. 28 ottobre 2015, n. 21949).

3. Sulla rilevanza deontologica della valutazione dell’ipotesi di impiego.

Ad abundantiam si ritiene opportuno chiarire che la valutazione della possibilità di un impiego subordinato, e quindi la presentazione della domanda di ammissione al concorso e il sostenimento del relativo esame, non danno luogo alla violazione di alcuna norma deontologica.

4. Conclusioni.

L’incarico di insegnamento in materie giuridiche da svolgere presso un’istituzione scolastica, pubblica o privata, o un ente pubblico di ricerca, non è incompatibile con l’esercizio della professione di avvocato.

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.