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parere

Avvocato: sulla polizza assicurativa degli infortuni ex art. 12/2 Legge Professionale

E’ stata formulata richiesta di parere relativo alla polizza assicurativa degli infortuni ex art. 12/2 Legge Professionale e, in particolare:

– se l’obbligo di assicurazione grava anche sui giovani avvocati, collaboratori di studi legali che abbiamo già attivato la polizza assicurativa a copertura dei collaboratori medesimi;

– se l’Ordine ha intenzione di attivare una convenzione per i propri iscritti con una o più compagnie assicurative.

L’art. 12/2 recita:

All’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti e’ fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a se’ e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.”

La norma suddetta è accompagnata, nei tre commi successivi, da ulteriori previsioni comuni alla polizza indicata dal primo comma:

– l’obbligo di comunicare al COA gli estremi della polizza assicurativa;

– l’illecito disciplinare sia per la omessa stipulazione (art. 70/4 CDF) sia per l’omessa comunicazione delle polizze (art. 70/5 CDF);

– l’oggetto delle polizze da determinare con decreto ministeriale.

Quest’ultimo punto è stato attuato con DM 22.9.2016.

Non esistono su queste norme ancora pronunciamenti affidabili, trattandosi di materia di recente introduzione e di applicazione pressoché contemporanea alla stesura del presente parere.

Comunque, da tutte le norme suddette, ad avviso di questo Consiglio, l’interpretazione più prudenziale che si evince è che sussista l’obbligo per tutti gli avvocati di stipulare le polizze assicurative ex art. 12 Legge Professionale per i seguenti motivi:

– tutti gli avvocati hanno l’obbligo di stipulare le polizze assicurative previste dall’art. 12 Legge Professionale (responsabilità civile professionale e responsabilità per infortuni);

– il fatto che l’avvocato, al momento, sia collaboratore di altri avvocati a loro volta assicurati e quindi interessato dalla copertura assicurativa di costoro, non lo esime da non stipulare le proprie polizze assicurative;

– infatti, la sua condizione di collaboratore, non impedisce di per sé all’avvocato di esercitare anche in proprio la professione forense e quindi di avere inevitabilmente una sfera di interessi, personale e con i terzi, da proteggere e da salvaguardare con le polizze suddette;

– a sostegno di questa interpretazione si ricorda che l’art. 18 lett. d) della Legge Professionale ritiene incompatibile l’esercizio della professione con qualsiasi attività di lavoro subordinato e che quindi, inevitabilmente, la stabile collaborazione dell’avvocato con  altri professionisti non potrà mai avere le suddette caratteristiche, lasciando quindi il collaboratore nella condizione di poter sempre esercitare in proprio la professione forense, fatto questo che di per sé determina l’obbligo di assicurarsi.

Si precisa infine che, al momento, questo Ordine non ha stipulato convenzioni con compagnie assicurative e che, qualora si decidesse di farlo, sarà data adeguata comunicazione a tutti gli iscritti.