Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato. Sulla Possibilità di inserire il proprio nome e la relativa informativa sul sito internet di un altro professionista oppure utilizzare la pagina di tale sito per la predisposizione di un link al proprio dominio a un proprio blog.

E’ stato chiesto se sia consentito ad un avvocato inserire il proprio nome e la relativa informativa sul sito internet di un altro professionista (commercialista, architetto, ecc.) con il quale condivida fisicamente lo studio e con cui esiste collaborazione reciproca, sebbene i professionisti non siano strutturati nelle forme di uno studio associato o società professionale, oppure utilizzare la pagina di tale sito per la predisposizione di un link al proprio dominio a un proprio blog, presupponendo che l’informativa resa non contenga offerta di servizi e/o consulenze con prezzi predeterminati o gratuite. .
Il Consiglio dell’Ordine si è espresso affermando che l’articolo l’art.17 bis del codice deontologico forense stabilisce che l’avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili al proprio studio o allo studio legale associato o alla società professionale cui partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui si è espresso.
L’art.34 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n.59, in materia di pubblicità introduce una specifica previsione secondo cui, fatto salvo quanto previsto dall\'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, limitazioni al libero impiego delle comunicazioni commerciali da parte dei prestatori di servizi che esercitano una professione regolamentata devono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità.
L’art.34 citato prevede, inoltre, che i codici deontologici assicurano che le comunicazioni commerciali relative ai servizi forniti dai prestatori che esercitano una professione regolamentata siano emanate nel rispetto delle regole professionali, in conformità del diritto comunitario, riguardanti, in particolare, l\'indipendenza, la dignità e l\'integrità della professione, nonché il segreto professionale, nel rispetto della specificità di ciascuna professione.
Sempre secondo la predetta norma, le regole professionali in materia di comunicazioni commerciali devono essere non discriminatorie, nonché giustificate da motivi imperativi di interesse generale e proporzionate.
L’art.2 del D.L. n.23/2006 convertito in legge n.248/2006 consente di fornire all\'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l\'oggetto sociale relativo all\'attività libero-professionale debba essere esclusivo, che il medesimo professionista non possa partecipare a più di una società e che la specifica prestazione debba essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.
L’art. 35 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n.59 prevede espressamente al primo comma che coloro che esercitano professioni regolamentate subiscono limitazioni all\'esercizio, congiunto o in associazione, riguardo ad attività professionali diverse solo nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l\'indipendenza e l\'imparzialità.
Sempre il predetto art.35 specifica al secondo comma che nei casi in cui è consentito lo svolgimento delle attività multidisciplinari: a) devono essere evitati i conflitti di interesse e le incompatibilità tra determinate attività; b) devono essere garantite l\'indipendenza e l\'imparzialità che talune attività richiedono; c) deve essere assicurata la compatibilità delle regole di deontologia professionale e di condotta relative alle diverse attività, soprattutto in materia di segreto professionale.
In considerazione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, deve ritenersi consentita a un avvocato di inserire il proprio nome e la relativa informativa sul sito internet di un altro professionista con il quale condivida fisicamente lo studio e con cui esiste collaborazione reciproca, sebbene i professionisti non siano strutturati nelle forme di uno studio associato o società professionale, oppure utilizzare la pagina di tale sito per la predisposizione di un link al proprio dominio a un proprio blog, a condizione che:
a) siano evitati i conflitti di interesse e le incompatibilità tra le attività collegate;
b) il ricorso allo strumento dell’ accordo di collaborazione tra professionisti non venga utilizzato in modo elusivo del divieto previsto dall’art.2 del D.L. n.23/2006, convertito nella legge n.248/2006, secondo cui il medesimo professionista non può partecipare a più di una società;
c) sia assicurato il rispetto del segreto professionale
d) sia garantita l’indipendenza nell’esercizio dell’attività professionale.