Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato. Trattamento dei dati sensibili e procedimento monitorio promosso per far valere il diritto al proprio corrispettivo.

E’ stato chiesto se è consentito ad un avvocato produrre in giudizio una lettera inviata ad un collega in forma riservata, con la quale si comunicava la volontà del proprio cliente di acconsentire, a determinate condizioni, all'esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione richiesti dalla controparte, e ciò allo scopo di contestare la legittimità del comportamento del collega destinatario, che non avrebbe tenuto conto della volontà di adempiere che gli era stata comunicata ed avrebbe egualmente agito in giudizio.
Il Consiglio dell’Ordine si è espresso affermando tra i doveri di lealtà e di correttezza affermati in linea generale dall'articolo 6 del vigente codice deontologico, spicca il divieto di cui all'articolo 28 secondo il quale non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza, seppure non dichiarata riservata, contenente proposte transattive scambiate con i colleghi;
-le eccezioni alle precedenti regole sono rappresentate dalla esigenza di produrre la corrispondenza anche riservata, intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione, ed inoltre quando la corrispondenza assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste;
– l'applicazione al caso concreto tanto delle regole quanto delle eccezioni predette, richiede l'analisi della corrispondenza allo scopo, in particolare, di stabilire se si tratti o meno o meno di attuazione di un accordo, ovvero se il suo contenuto sia nel senso di assicurare le prestazioni richieste;
-che tali valutazioni, se correttamente effettuate, conducono a non qualificare come attuazione di un accordo o come assicurazione di adempimento di prestazioni richieste, la lettera nella quale si pongano condizioni o limitazioni alla accettazione di una determinata proposta o di una determinata richiesta di adempimento, in tal modo che, indipendentemente dalla sua legittimità, la comunicazione viene ad essere condizionata a determinati riconoscimenti o prestazioni da parte del destinatario; infatti in tal caso emerge il contrasto con l'esigenza che la riservatezza assicuri la massima libertà delle comunicazioni fiduciarie tra avvocati, finalizzate ad una soluzione stragiudiziale delle controversie;
-che alla luce di questi principi, la lettera qualificata come riservata, indirizzata al collega difensore della controparte, nella quale si assicuri l'accettazione di quanto richiesto, tuttavia subordinando l'accettazione a determinate condizioni o alla accettazione di richieste contrapposte, non corrisponde alle eccezioni previste dall'articolo 28 del codice deontologico in quanto la controversia, attuale non può essere considerata risolta essendo le trattative ancora in corso, con la conseguenza che la produzione  della lettera  ricade nel divieto di cui al primo comma di tale articolo.