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parere

Avvocato: uso della carta intestata che espone il titolo di avvocato e permanenza all’interno della stanza anche dopo la cancellazione dall’albo

E’ stato chiesto a questo Consiglio se un legale, dopo la cancellazione, possa continuare ad utilizzare la carta intestata che espone il suo titolo di avvocato e se possa continuare ad occupare la stanza all’interno dello studio condiviso con altri colleghi iscritti, nel quale ha esercitato la professione, soltanto per procedere alla riscossione dei crediti per compensi professionali rimasti ancora da incassare.

Per quanto riguarda il primo quesito (uso della carta intestata che espone il titolo di avvocato anche dopo la cancellazione dall’albo) bisogna necessariamente rifarsi all’art. 2/7 della Legge 31.12.2012 n. 247 il quale consente anche a chi è stato iscritto nell’albo professionale di continuare ad utilizzare il titolo di avvocato.

L’uso legittimo del titolo comprende sicuramente anche l’utilizzazione di carta intestata che lo indica essendo questa semplicemente una mera estrinsecazione del diritto di uso del titolo medesimo.

Del resto l’unica limitazione prevista dalla Legge Professionale riguarda l’avvocato radiato, oggetto del comma successivo, per il quale espressamente si è previsto il divieto di utilizzo.

Anche la permanenza all’interno della stanza da parte dell’avvocato cancellato, stanza utilizzata in passato per l’esercizio dell’attività professionale e posta all’interno di uno studio legale, deve essere senz’altro consentita, posto che la condotta, di per sé, non viola alcuna disposizione deontologica.

Del resto, la mera attività di riscossione dei compensi maturati durante l’iscrizione all’albo, non costituisce esercizio della professione e quindi è certamente consentita anche a chi è stato iscritto e si è cancellato.