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Lapo Mariani

parere

Praticante Avvocato. Errore da parte del giudice nella liquidazione delle spese di lite. Inapplicabilità della dimidiazione.

E' stato prospettato al Consiglio il caso di un praticante avvocato che ha patrocinato una sua cliente in un giudizio di opposizione all'esecuzione mobiliare. All'udienza di conclusioni la causa è stata decisa ex art. 281 sexies con sentenza contestuale e pertanto il difensore non ha depositata la nota spese. Il Giudice ha poi liquidato gli onorari in favore della parte vincitrice patrocinata dal praticante avvocato.
E' stato pertanto chiesto se a detti onorari (che questo Consiglio ha appreso essere stati liquidati in Euro 2.500,00= a fronte di un valore dei beni pignorati di Euro 892,00=), debba applicarsi la dimidiazione di cui all'art. 8 della tariffa forense.
Il Consiglio dell'Ordine si è espresso affermando che Sussiste a carico dell'Avvocato (ed a maggior ragione a carico del praticante ammesso al patrocinio), l'obbligo ex art. 75 disp. att. c.p.c. di depositare, al momento del passaggio in decisione della causa la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all'articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita.
Detto obbligo oltre che processuale è anche deontologico (in specie laddove dalla nota spese debbano risultare precisi elementi che il Giudice deve considerare ai fini della determinazione del quantum delle spese legali).
Il mancato assolvimento di detto obbligo ha certamente tratto in errore il Magistrato Giudicante che, in tutta evidenza, ha liquidato onorari in misura alta e sicuramente non dimidiata.
La inosservanza dell'art. 75 disp. att. c.p.c., concernente l'obbligo del difensore di presentare la nota delle spese, non esclude infatti il potere – dovere del giudice di provvedere alla liquidazione delle spese giudiziali sulla base degli atti di causa ai sensi dell\'art. 91 c.p.c., il cui disposto conferisce natura accessoria e consequenziale alla condanna della parte soccombente (cfr. sul punto Cassazione civile , sez. III, 09 febbraio 2000, n. 1440, ed ancora ex plurimis Cassazione civile , sez. II, 23 gennaio 2007, n. 1392).
Del pari, secondo l'insegnamento del Supremo Collegio l'autorità giudiziaria che procede alla liquidazione del compenso è tenuta a controllare i requisiti del professionista ai fini del riconoscimento delle sue spettanze e della determinazione della loro misura (cfr. sul punto Cassazione penale , sez. IV, 18 marzo 2008, n. 20363), talchè è evidente che nel caso di specie, sia pure indotto in errore dalla mancata presentazione della notula, il magistrato avrebbe comunque dovuto controllare la qualifica del professionista ed agire di conseguenza
Oggi tuttavia, le spese legali liquidate dal Giudice fanno parte della condanna di cui costituiscono accessorio, e non possono essere considerate (ancora) da dimidiare, se non per accordo volontario fra le parti al fine di evitare un'eventuale opposizione, unico rimedio se del caso applicabile alla fattispecie di cui in oggetto per correggere l'errore del Magistrato (poco o nulla rileva al riguardo il convincimento del magistrato di non essere incorso in alcun errore, come riferito dal richiedente il parere).
In definitiva questo Consiglio ritiene che:
Gli onorari liquidati dal Tribunale fanno parte della condanna in favore della parte vittoriosa, e non ha rilievo alcuno la qualità del patrocinante la parte vittoriosa.
Agli stessi non può essere applicata alcuna dimidiazione
Il Tribunale non avrebbe commesso quello che pare essere un eccesso di liquidazione di onorai, se il patrocinante avesse depositata la nota spese come vuole il disposto di cui all'art. 75 disp. Att. c.p.c. come era suo dovere.