Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Praticante Avvocato. Possibilità per una cittadina extracomunitaria di iscriversi nel registro dei praticanti abilitati.

E’ stato chiesto se è possibile per una cittadina extracomunitaria, laureatasi in Italia, iscriversi nel registro dei praticanti abilitati.
Il Consiglio dell’Ordine si è espresso affermando che l’art.47 del D.P.R. 31 agosto 1999, n.394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizioni dello straniero prevede al primo comma che specifici visti d’ingresso e permessi di soggiorno, di durata non superiore alle documentate necessità possono essere rilasciati agli stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea presso un’università italiana, per l’espletamento degli esami di abilitazione all’esercizio professionale.
La suddetta norma prevede, altresì, al secondo comma che il superamento degli esami di abilitazione, unitamente all’adempimento delle altre condizioni richieste dalla legge, consente l’iscrizione negli albi professionali, indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana;
tale disposizione deve ritenersi in rapporto di specialità rispetto all’art.17 del r.d.l. n.1578/1933
così come interpretato dalla Corte di giustizia, V Sezione, con la sentenza n.145/2002, Comm.
Ce c. Rep. it., a seguito dell’entrata in vigore dell’art.10 della legge n.146/94, che prevede l’obbligo della cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea, per l’iscrizione al registro dei praticanti avvocati.
Il Consiglio Nazionale Forense, con decisione del 27 dicembre 2005, n.161 ha stabilito che dovrà essere consentito al cittadino straniero extracomunitario, laureatosi in Italia, con regolare permesso di soggiorno, di poter svolgere la pratica professionale finalizzata all’ammissione all’esame abilitante e altresì di iscriversi nel relativo registro dei praticanti, in deroga al requisito del possesso della cittadinanza italiana, previsto dall’art.17 del r.d.l. n.1578/1933, sempre che sia accertato il possesso degli altri requisiti richiesti;
Pertanto, l’Ordine è tenuto ad iscrivere nel registro dei praticanti il cittadino extracomunitario, laureatosi in Italia, con ammissione al patrocinio, dopo aver effettuato la verifica del possesso degli altri requisiti di legge.