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In caso di mancato esercizio del potere di rettifica dei contributi versati dal professionista da parte della Cassa Forense, nel termine fissato dall’art. 20, L. n. 576 del 1980, gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo (Cass., Sez. Lav., 15 aprile 2015, n. 7621)

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giurisprudenza
27/05/2015