Con la pronuncia in esame il C.N.F. rimarca la netta distinzione tra le figure dei “giuristi d’impresa” e degli “avvocati degli enti pubblici”, con conseguente corretto assoggettamento a diversa disciplina anche in punto di iscrizione all’albo speciale.
I “giuristi d’impresa” sono regolati dall’art. 2, c. 6, della L.P. e corrispondono a coloro ai quali è consentito l’esercizio dell’attività professionale di consulenza e assistenza legale stragiudiziale nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato ovvero di contratti di prestazione d’opera continuativa e coordinata nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata.
Gli “avvocati degli enti pubblici” sono, invece, considerati dall’art. 23 L.P. e corrispondono a quegli avvocati che sono stabilmente dediti alla difesa in giudizio di interessi, non di natura privatistica, ma connessi al particolare status dell’Ente rappresentato nonché ai quali, ancorché dipendenti pubblici, è assicurata la piena indipendenza ed autonomia ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.
In ragione di tale netta distinzione, si giustifica e non crea discriminazione la circostanza che i secondi siano iscritti in un elenco speciale, mentre i primi non possano accedervi stante l’incompatibilità di cui all’art. 18, lettera d) (i.e. qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato).
A cura di Alessandro Marchini