Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

“Patrocinio a spese dello Stato e termini di presentazione della relativa istanza di liquidazione: il dettato dell’art. 83, comma 3bis, del D.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del professionista che abbia depositato la relativa istanza dopo la pronuncia del provvedimento, nè impedisce al giudice di potersi pronunciare sulla richiesta dopo che si sia pronunciato definitivamente sul merito, avendo in realtà la finalità in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude il giudizio” (Cass., Sez. II, 9 settembre 2019, n. 22448)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in merito ai termini per la presentazione della richiesta di liquidazione dei compensi dell’avvocato che abbia assistito la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Nel decidere il caso di specie muove dal richiamare l’indirizzo maggioritario secondo il quale lo scopo dell’art. 83, comma 3 bis, D.P.R. n. 115 del 2002 sarebbe quello di accelerare la decisione, avendo lo scopo di favorire liquidazioni del compenso tempestive, senza tuttavia giungere alla conclusione per la quale il giudice perderebbe il potere di decidere nel caso in cui la richiesta di liquidazione fosse presentata dopo la definizione del processo e comunque una volta definita la causa cui si riferisce l’attività professionale per la quale è richiesta la liquidazione dei compenso. In adesione di tale indirizzo, i Giudici di Legittimità affermano il seguente principio di diritto in forza del quale il dettato dell’art. 83, comma 3bis, del dpr n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del professionista che abbia depositato la relativa istanza dopo la pronuncia del provvedimento, nè impedisce al giudice di potersi pronunciare sulla richiesta dopo che si sia pronunciato definitivamente sul merito, avendo in realtà la finalità in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude il giudizio.

A cura di Guendalina Guttadauro