Nel caso in esame un avvocato, subentrato ad un precedente difensore, aveva notificato ed iscritto al ruolo il ricorso introduttivo del giudizio, interamente redatto dal primo legale, e aveva comunque preteso il pagamento dei diritti e degli onorari per lo “studio della controversia” e per la” ricerca dei documenti”. La Cassazione in proposito ha chiarito che le attività di notifica, ritiro e deposito dei documenti sono attività puramente materiali, e non vanno confuse con le prestazioni di ordine intellettuale, come lo studio della controversia, la disamina della posizione e le consultazioni con il cliente, che sono logicamente precedenti e finalizzate alla preparazione dell'atto introduttivo del giudizio, nella fattispecie, redatto dal primo legale. Pertanto il difensore subentrato che si limita al deposito e alla notifica del ricorso, non avendo svolto alcuna attività di studio e di ricerca, non ha diritto al pagamento di tali prestazioni di carattere intellettuale.
a cura di Elena Parrini