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giurisprudenza

L’avvocato che svolge attività meramente materiali non ha diritto al compenso per lo studio della controversia e la ricerca dei documenti (Cass., Sez. II, 1 febbraio 2013, n. 2481)

Nel caso in esame un avvocato, subentrato ad un precedente difensore, aveva notificato ed iscritto al ruolo il ricorso introduttivo del giudizio, interamente redatto dal primo legale, e aveva comunque preteso il pagamento dei diritti e degli onorari per lo “studio della controversia” e per la” ricerca dei documenti”. La Cassazione in proposito ha chiarito che le attività di notifica, ritiro e deposito dei documenti sono attività puramente materiali, e non vanno confuse con le prestazioni di ordine intellettuale, come lo studio della controversia, la disamina della posizione e le consultazioni con il cliente, che sono logicamente precedenti e finalizzate alla preparazione dell'atto introduttivo del giudizio, nella fattispecie, redatto dal primo legale. Pertanto il difensore subentrato che si limita al deposito e alla notifica del ricorso, non avendo svolto alcuna attività di studio e di ricerca, non ha diritto al pagamento di tali prestazioni di carattere intellettuale. 

a cura di Elena Parrini