Con la pronuncia in commento, la prima Sezione Penale della Corte di Cassazione pare restringere il diritto dell'interessato a farsi assistere dal proprio difensore di fiducia.
Invero, sebbene l'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 159 del 2011 preveda la necessaria partecipazione del difensore in occasione dell'udienza per decidere sull'applicazione della misura di sicurezza della sorveglianza speciale, secondo la Corte di legittimità tale condizione può essere soddisfatta anche dall'intervento di altro difensore immediatamente reperibile designato come sostituto ai sensi dell'art. 97 c.p.p. . Secondo la Cassazione, quindi, nel caso di specie non troverebbe applicazione l'art. 420 ter c.p.p., secondo il quale il legittimo impedimento del difensore può costituire causa di rinvio dell'udienza preliminare, in quanto tale norma varrebbe solo per tale ipotesi e, dunque, non sarebbe stata creata dal legislatore per estendere il principio in esame a tutte le udienze camerali.
Del resto, rileva la Suprema Corte, lo stesso art. 7 D.Lgs. 159/2011, al comma 5 prevede il rinvio dell'udienza soltanto per il legittimo impedimento dell'interessato.
Questa decisione, anche per i profili di (in)conciliabilità con l'art. 111 Cost. in qualche modo motivati dalla sentenza de qua, molto probabilmente sarà destinata ad avere larga eco in dottrina e nella stessa giurisprudenza successiva.
a cura di Devis Baldi