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giurisprudenza

Ai fini della liquidazione del compenso giudiziale spettante al difensore, il D.M. n. 55/2014 non prevede un compenso specifico per la sola fase istruttoria, ma uno unitario per tale fase e per quella di trattazione, il quale spetta al detto difensore a prescindere dal concreto svolgimento o meno di un’attività istruttoria (Cass., Sez. Lav., Ord.,12 Novembre 2025, n. 29925)

Il presente giudizio è giunto fino alla Corte di Cassazione perché, nei due gradi di merito, erano stati ridotti i compensi dell’Avvocato oltre i limiti minimi fissati dal D.M. n. 55/2014 e perché era stato negato il compenso del medesimo professionista per l’attività di trattazione/istruttoria.

La Corte di Cassazione accoglie le doglianze del ricorrente per i motivi che seguono:

1) La giurisprudenza più recente ha chiarito che, in tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 , come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 , non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Cass., Sez. 2, n. 9815 del 13 aprile 2023).

Infatti, a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 37 del 2018 non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali – e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l’uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.

2) Quanto al riconoscimento dell’attività istruttoria la Corte osserva che, il D.M. n. 55 del 2014 non nega la liquidazione dell’onorario al difensore per la fase istruttoria, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto, poiché prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente considerata, tale che l’importo rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione (Cass., Sez. 3, n. 28627 del 13 ottobre 2023).

Infatti, è già stato affermato che, in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il D.M. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che, nel computo dell’onorario, deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento (Cass., Sez. 2, n. 8561 del 27 marzo 2023).

In particolare, la Cassazione ha chiarito che ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l’espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l’art. 4 , comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte (Cass., Sez. 6 – 2, n. 4698 del 18 febbraio 2019).

La corte territoriale, pertanto, avrebbe dovuto considerare non tanto se vi fosse stata un’istruttoria in senso stretto, ma valutare, piuttosto, se fossero state poste in essere le attività sopra menzionate e, comunque, se vi fosse stata una trattazione della causa in presenza della quale, come detto, non è consentito escludere il compenso al professionista legale.

A cura di Devis Baldi