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giurisprudenza

Ammessa la procedura camerale di cui agli artt. 29 e 30 della L.n. 794/1942 per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato con conseguente applicazione dei medesimi criteri di quantificazione anche per le prestazioni stragiudiziali che siano risultate realizzate in funzione strumentale o complementare all’attività propriamente processuale (Cass., Sez. II, Ord., 30 novembre 2020, n. 27305)

La Corte di Cassazione è stata investita di una questione importante inerente la liquidazione degli onorari professionali dell’avvocato nel caso in cui la causa si chiuda con una transazione. In particolare i Giudici di Legittimità hanno ritenuto errato il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva stabilito che non spettava alcun compenso all’avvocato per l’accordo raggiunto, poiché non era stato concretizzato mediante una conciliazione in sede giudiziale. La Suprema Corte ha infatti affermato che la procedura camerale di cui all’art. 29 e 30 della legge n. 794 del 1942, seppur dettata solo per le prestazioni giudiziali civili, va ammessa per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato, con applicazione, perciò, dei medesimi criteri di quantificazione anche per le prestazioni stragiudiziali che siano risultate realizzate in funzione strumentale o complementare all’attività propriamente processuale. Viene inoltre precisato che ai fini della liquidazione degli onorari professionali dovuti dal cliente in favore dell’avvocato, nel caso di transazione di una causa introdotta con domanda di valore determinato, il valore della causa si determina avendo riguardo soltanto a quanto specificato nella domanda, considerata al momento iniziale della lite, non avendo alcun rilievo la somma realizzata dall’assistito a seguito della transazione.

 

A cura di Guendalina Guttadauro