Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Con l’eccezione di incompetenza territoriale si devono indicare tutti i possibili Fori alternativi concorrenti (Cass., Sez. VI, Ord., 28 gennaio 2022, n. 2548)

2548-2022La questione portata al vaglio della Corte di Cassazione attiene ad un ricorso per regolamento di competenza ai sensi dell’art. 47 c.p.c.

Il caso nasceva da un atto di opposizione a decreto ingiuntivo all’interno del quale veniva preliminarmente eccepito il difetto di competenza territoriale del Tribunale adito in via monitoria; eccezione che veniva accolta dal Tribunale, il quale si dichiarava incompetente a vantaggio del giudice di altro Foro.

La censura sollevata con il regolamento di competenza promosso dalla parte attrice sostanziale attiene al fatto che la parte opponente non avrebbe proposto l’eccezione con riguardo a tutti i possibili fori concorrenti.

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ricorda che quando una parte eccepisce il difetto di competenza territoriale ha l’onere di contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile e di indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l’eccezione di incompetenza tamquam non esset, perchè incompleta.

Per cui, alla stregua del suddetto principio, atteso che la parte opponente non aveva specificamente e puntualmente contestato la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile ed indicato il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, si doveva ritenere l’eccezione di incompetenza come non proposta e, per gli effetti, definitivamente radicata la competenza del giudice adito in via monitoria.

A cura di Devis Baldi