La Corte di Cassazione, investita della questione relativa alla possibilità o meno di ciascun arbitro di proporre in via autonoma un ricorso ex art. 814, comma 2, cpc per la liquidazione del compenso e delle spese, ha precisato che il Presidente del Tribunale ha il potere di determinare il quantum dell’onorario complessivamente spettante a tutti gli arbitri, che hanno pronunciato il lodo.
La speciale procedura descritta dalla norma citata, dunque, deve essere introdotta da tutti i componenti del collegio arbitrale, che vi devono partecipare a pena di nullità del procedimento stesso.
Ciascuno arbitro o alcuni solamente dei componenti del collegio possono agire nelle forme ordinarie del processo di cognizione per l’accertamento del diritto soggettivo al compenso.
La seconda sezione ha ritenuto opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione, se del caso, alle Sezioni Unite.
A cura di Guendalina Guttadauro