Con la sentenza in commento la Suprema Corte conferma il principio per cui ai fini della detraibilità dell'iva, ex art. 19 d.p.r. 633/72, è necessaria una stretta connessione tra le operazioni passive relative ai beni strumentali acquistati per lo svolgimento dell'attività, rispetto ai quali è chiesto il rimborso dell'imposta, e le finalità proprie del soggetto richiedente.
La Cassazione precisa che, ai fini della detraibilità, nel caso mancato compimento di operazioni attive da parte del richiedente (nel caso di specie di trattava di uno studio professionale che non aveva svolto in concreto alcuna operazione imponibile) questi deve dare la prova della dismissione dei beni ammortizzabili, poiché in difetto di tale adempimento può presumersi un utilizzo diverso dei beni, effettuato in evasione d'imposta.
A cura di Ilaria Biagiotti