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giurisprudenza

Divieto di patto di quota lite: l’illecito si cristallizza con la richiesta di pagamento. (C.N.F., Sent., 15 settembre 2025, n. 255)

Con la sentenza n. 255 del 15 settembre 2025, il C.N.F. ha affrontato un caso emblematico di responsabilità disciplinare dell’avvocato per stipulazione del patto di quota lite, precisandone la natura di illecito permanente il cui dies a quo prescrizionale si individua nel momento in cui si chiede l’adempimento del patto stesso.

La fattispecie in sintesi: il procedimento disciplinare traeva origine nel 2020 dalla citazione in giudizio del CDD di competenza per l’avvocato stabilito (ricorrente al C.N.F.) incolpato (in particolare, tra gli altri capi di incolpazione) di aver sottoscritto, nel 2011, un patto di quota lite con un proprio cliente del quale aveva poi richiesto l’adempimento nel 2019 all’esito del positivo svolgimento dell’incarico assegnatogli, prima in via bonaria e poi a mezzo decreto ingiuntivo con successiva esecuzione presso terzi.

Nel 2023, il CDD all’esito dell’istruttoria affermava la responsabilità dell’avvocato stabilito irrogando la sanzione della sospensione dell’esercizio della professione forense per tre anni.

Il ricorrente, quindi, impugnava la decisione al C.N.F. chiedendo la revoca per non luogo al procedimento disciplinare per i capi di incolpazione contestati, in subordine la revoca della sanzione per prescrizione delle violazioni contestate.

In particolare, il ricorrente rilevava l’intervenuto decorso della prescrizione ai sensi dell’art. 56 L. 247/2012 in relazione agli addebiti contestati giacché i fatti addebitati dovevano collocarsi temporalmente nel 2006 – 2011, in un periodo quindi così risalente da esser maturato ogni termine prescrizionale.

Il C.N.F. ha quindi esaminato la questione, concludendo per il respingimento del ricorso.

Per quel che qui interessa, è stato affermato che il patto di quota lite, difatti, costituisce illecito permanente poiché l’attualità di un siffatto accordo rimane in essere sino alla sua richiesta di adempimento: scrive in proposito il C.N.F. “Il patto di quota lite, formato e sottoscritto in epoca antecedente al 2012, venne utilizzato per la richiesta di adempimento con la notifica dell’atto di precetto del 10.9.2019, cristallizzando a tale ultima data il momento la decorrenza della prescrizione. Di talché l’eccezione è infondata.”

Per il C.N.F., quindi, la piena consapevolezza del ricorrente nel trattenere indebitamente le somme dovute a parte assistita per precostituirsi una provvista da assoggettare a pignoramento  – in aggiunta agli altri capi di incolpazione formulati e confermati all’esito dell’istruttoria – hanno confermato la volontarietà di una siffatta condotta violativa del codice deontologico, con conseguente conferma della sanzione inflitta.

A cura di Andrea Goretti