Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Documenti falsi e responsabilità dell’avvocato (C.N.F., Sent., 15 settembre 2025, n. 256)

Il CNF interviene a chiarire la portata applicativa dell’art. 50 CDF sul dovere di verità gravante sull’avvocato in un caso in cui al professionista era stata contestata la falsificazione di certificati medici utilizzati nel procedimento dal medesimo patrocinato ed in realtà mai rilasciati. Il competente CDD aveva concluso nell’affermare la responsabilità del collega, tenuto conto che lo stesso non aveva mai contestato che la documentazione prodotta fosse falsa e che, se gli elementi acquisiti avessero consentito di dichiarare l’estraneità dello stesso ai fatti, il competente Tribunale Penale – investito dell’accertamento dei medesimi fatti – avrebbe pronunciato una sentenza di assoluzione e non la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, come invece accaduto nel caso di specie. Il CNF, investito del ricorso avverso tale decisione, accoglie le doglianze del ricorrente. In particolare viene dato rilievo al fatto che se da un lato risultava accertata la falsità dei documenti in questione, non poteva dirsi altrettanto circa il fatto che la stessa fosse riconducibile all’incolpato, evidenziando al contempo come non potesse attribuirsi alcuna rilevanza alla mancata contestazione dei fatti da parte dell’incolpato, precisando che, anche in ambito disciplinare, la declaratoria di responsabilità deve conseguire dall’esaustiva prova della circostanza stessa al di là di ogni ragionevole dubbio. Così come non ritiene corretta la valutazione effettuata rispetto alla pronuncia penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, alla quale il CDD aveva finito per attribuire erroneamente la stessa valenza di una sentenza di condanna. Il CNF esclude altresì di poter imputare al ricorrente l’utilizzo della documentazione falsa, non ravvisando a riguardo la prova che lo stesso fosse a conoscenza della relativa falsità, concludendo pertanto di non ritenere provata la responsabilità del ricorrente oltre ogni ragionevole dubbio.

                                                                                                                                                                                                                                                                                A cura di Elena Borsotti

Allegato:
256-2025