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giurisprudenza

Domanda di finanziamento bancario per conto terzi: compenso anche senza iscrizione all’albo (Cass., Sez. II, Ord., 25 marzo 2026, n. 7128)

Nell’ordinanza in commento la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alle attività connesse alla gestione di pratiche di finanziamento e ai riflessi sul diritto al compenso.
Afferma al riguardo che la disciplina della mediazione creditizia di cui al D.Lgs. 141/2010 e al TUB (artt. 128-sexies e 128-septies) – che richiede l’iscrizione nell’apposito Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall’OAM (Organismo Agenti e Mediatori) – si applica solo quando si è in presenza di una attività finalizzata alla gestione e conduzione di operazioni di finanziamento svolta in modo organizzato, professionale e continuativo.
La semplice presentazione per conto di un cliente di una domanda per ottenere un finanziamento, che non sia effettuata nell’ambito di un’attività organizzata e professionale volta alla gestione e alla conduzione continuativa di operazioni di finanziamento, non costituisce di per sé attività di intermediazione finanziaria, ma attività meramente amministrativa e non regolamentata. A quest’ultima si applica il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi con la conseguenza che il professionista ha diritto alla retribuzione per l’attività svolta indipendentemente dall’iscrizione o meno ad un albo professionale.

A cura di Silvia Ammannati