Nell’ordinanza in commento la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alle attività connesse alla gestione di pratiche di finanziamento e ai riflessi sul diritto al compenso.
Afferma al riguardo che la disciplina della mediazione creditizia di cui al D.Lgs. 141/2010 e al TUB (artt. 128-sexies e 128-septies) – che richiede l’iscrizione nell’apposito Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall’OAM (Organismo Agenti e Mediatori) – si applica solo quando si è in presenza di una attività finalizzata alla gestione e conduzione di operazioni di finanziamento svolta in modo organizzato, professionale e continuativo.
La semplice presentazione per conto di un cliente di una domanda per ottenere un finanziamento, che non sia effettuata nell’ambito di un’attività organizzata e professionale volta alla gestione e alla conduzione continuativa di operazioni di finanziamento, non costituisce di per sé attività di intermediazione finanziaria, ma attività meramente amministrativa e non regolamentata. A quest’ultima si applica il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi con la conseguenza che il professionista ha diritto alla retribuzione per l’attività svolta indipendentemente dall’iscrizione o meno ad un albo professionale.
A cura di Silvia Ammannati