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giurisprudenza

È costituzionalmente legittima la previsione a carico del ricorrente delle spese della consulenza tecnica d’ufficio di cui al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., in quanto il giudice provvede sulle spese processuali solo all’esito del giudizio di merito avente ad oggetto la pretesa risarcitoria (Corte Cost., 5 maggio 2021, n. 87)

Con la sentenza in commento la Consulta afferma l’infondatezza ed inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito al combinato disposto dell’art. 8 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese di giustizia, dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 8, commi 1 e 2, della L. 8 marzo 2017, n. 24 in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, dell’art. 669-quaterdecies e dell’art. 669-septies c.p.c., per contrasto con gli artt. 2, 3, 24 e 32 della Costituzione, nella misura in cui escludono che il giudice possa addebitare, in tutto o in parte, a carico di una parte diversa da quella ricorrente, il costo dell’attività del collegio peritale nominato nel procedimento di cui all’art. 696-bis c.p.c., che il predetto art. 8 della L. n. 24 del 2017 ha reso condizione di procedibilità della domanda giudiziale di merito in materia di responsabilità sanitaria. La questione afferisce in particolare ad un sistema nel quale tutti gli oneri, ed in specie quelli della consulenza tecnica d’ufficio, si assumono a carico della parte ricorrente, la quale, in materia di responsabilità sanitaria, è tenuta a proporre ricorso ex art. 696 bis c.p.c., che costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale di merito. Esaminate le censure e le argomentazioni sollevate a contrario, la Consulta precisa come il regolamento delle spese, anche di quelle di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. è sempre rimesso ad una fase successiva, seppur non necessaria ma meramente eventuale, quale quella del giudizio di merito promosso con l’atto introduttivo divenuto procedibile. Il differimento della regolamentazione delle spese processuali all’esito del giudizio di merito avente ad oggetto la pretesa risarcitoria trova infatti giustificazione nel fatto che, in caso di mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, il giudice non avrebbe alcun criterio per regolare le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 8, l.n. 27/2017 come spese processuali, poiché in detta fase non si configura una vera e propria soccombenza, qualunque siano le conclusioni peritali. Non viene dunque ravvisato alcun pregiudizio alle norme costituzionali sopra citate, precisando altresì che nelle controversie in tema di responsabilità sanitaria la durata del giudizio di merito, il cui svolgimento è previsto nelle forme del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., dovrebbe essere tendenzialmente breve, sia per la connotazione deformalizzata del rito, sia per la già avvenuta anticipazione del fondamentale segmento istruttorio della consulenza tecnica.

A cura di Elena Borsotti