Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

I contributi versati a seguito della rideterminazione di un maggior reddito da parte dell’Agenzia delle Entrate non incidono sul trattamento pensionistico dell’avvocato (Cass., Sez. Lav., 7 marzo 2018, n. 5380)

Con la sentenza in commento la Cassazione si è pronunciata sugli effetti ai fini della determinazione dell’entità del trattamento pensionistico di un avvocato iscritto alla Cassa Forense, a seguito dell’emersione di maggiori redditi professionali accertati in adesione con il Fisco.

In particolare, il caso sottoposto all’attenzione della Sezione Lavoro della Suprema Corte traeva origine dal ricorso proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino, con cui l’Ente previdenziale era stato condannato a riliquidare la pensione di anzianità erogata al proprio iscritto, alla luce del maggior reddito derivante dall’accertamento con adesione. Il Collegio di seconde cure, infatti, aveva ritenuto che la base imponibile ai fini previdenziali dovesse corrispondere a quella rideterminata nell’ambito tributario, e che la maggiore contribuzione dovesse quindi incidere sulla determinazione del trattamento pensionistico.

Tuttavia, la Cassazione si è mostrata di contrario avviso, rilevando come l’art. 2, comma 1, della L. n. 576/1980 (Legge di riforma del sistema previdenziale forense) ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, facesse solo ed esclusivo riferimento alla media decennale del reddito professionale “dichiarato”  ai fini IRPEF, quale risulta dalle dichiarazioni presentate nei dieci anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

Pertanto, anche alla luce di quanto disposto dagli articoli 10 e 17 della citata legge, secondo la Corte è da ritenersi “indiscutibile che la quantificazione dei trattamenti pensionistici a favore degli iscritti alla Cassa Forense è determinato sulla base delle dichiarazioni rese dagli iscritti stessi, secondo le modalità stabilite dalla legge”.

A ciò si aggiunga, secondo gli Ermellini, che la determinazione dell’ammontare della pensione va legata al presupposto dell’avvenuta, regolare e tempestiva comunicazione alla Cassa dell’entità del reddito professionale del soggetto interessato e del relativo pagamento del contributo soggettivo.

Sulla base di tali considerazioni, i Giudici della Sezione Lavoro hanno quindi chiarito che “il reddito concordato a seguito dell’accertamento con adesione con il Fisco (…) non può essere equiparato al reddito «dichiarato», secondo le modalità di legge”, aggiungendo che “in sostanza, come osserva la Cassa, ciò che rileva è il reddito professionale effettivo e non quello «fittizio», come è quello conseguente alla definizione della vertenza con adesione”.

A cura di Cosimo Cappelli