Il C.F.N., con la sentenza in esame, affronta la legittimazione del COA nel limitare il numero delle materie per le quali l’avvocato può chiedere di essere iscritto nelle liste del patrocinio a spese dello Stato. In via preliminare, il C.N.F. afferma che non vi è dubbio che la tenuta delle liste degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato sia attribuita al COA.
Il C.N.F., risolta tale questione, afferma che ai sensi dell’art.81 del D.P.R. 115/2002 non sussiste alcun riferimento normativo che consenta di limitare le materie in cui un avvocato può chiedere di essere iscritto nelle liste per il patrocinio a spese dello Stato; una si fatta limitazione si tradurrebbe nella lesione del diritto di difesa, delle norme poste a tutela della concorrenza e del mercato nonché del diritto di scelta degli assistiti di avere un legale di fiducia.
Il C.N.F., tuttavia, ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché il ricorrente non ha dimostrato di avere un interesse concreto, attuale e giuridicamente tutelato diretto a far accertare l’invalidità della delibera impugnata. Il ricorrente, infatti, ha chiesto l’annullamento della delibera con cui era stata respinta la sua istanza per l’eliminazione del limite di tre materie per gli avvocati iscritti alle liste del patrocinio a spese dello Stato senza, tuttavia, formulare domanda di iscrizione per ulteriori materie.
A cura di Fabio Marongiu