Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione ribadisce due principi in materia di patrocinio a spese dello Stato nell’ambito dei giudizi amministrativi.
Anzitutto viene ricordato che la parte necessaria del giudizio di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 deve essere individuata nel titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento in base ai criteri di cui all’art. 185 co. 1 D.P.R. 115/2002. Di conseguenza nei procedimenti di opposizione alla liquidazione del patrocinio a spese dello Stato inerenti i giudizi amministrativi, la parte legittimata passiva è il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Ricorda poi che ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, la fase cautelare del giudizio amministrativo viene individuata come autonoma e distinta dalle quattro fasi del giudizio di merito e che pertanto, ove essa sia svolta, deve essere correttamente compensata e non assorbita nel compenso stabilito per la fase di merito.
Nel caso di specie il giudice chiamato a pronunciarsi sull’opposizione promossa dall’avvocato ammesso al patrocinio a spese dello Stato aveva omesso di quantificare il compenso della fase cautelare, ritenendola assorbita dalla liquidazione relativa alle fasi del giudizio di merito.
Alla luce di tali principi l’ordinanza impugnata veniva cassata con rinvio al Presidente del Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, al fine di rideterminare il compenso dovuto all’avvocato ricorrente a titolo di compenso per l’attività giudiziale svolta ed ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
A cura di Silvia Ventura