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giurisprudenza

Il compenso richiesto dal legale deve essere proporzionato all’attività svolta ed il relativo accordo deve essere stipulato al momento del conferimento dell’incarico (C.N.F., Sent., 26 maggio 2025, n. 144)

Nella sentenza in commento il C.N.F. stabilisce che il compenso richiesto dall’avvocato deve essere proporzionato all’attività svolta ed il relativo accordo deve essere stipulato al momento del conferimento dell’incarico e non all’esito della causa. Non solo, l’eventuale consenso del cliente non esime il legale dalla responsabilità disciplinare qualora la parcella sia sproporzionata rispetto all’opera prestata. Nel caso di cui alla sentenza in esame, che prendeva le mosse da una complessa vicenda civile e penale riguardante il decesso di un neonato nel corso di un ricovero, il CDD aveva valutato, e tale assunto è stato ritenuto corretto dal C.N.F., che l’attività espletata dal legale non giustificava compensi così alti e ciò anche in presenza di un accordo sottoscritto dai clienti: su un importo risarcitorio spettante agli attori pari ad € 529.140,01, il legale aveva infatti incassato un totale di € 254.919,00, di cui € 129.000,00 a titolo di onorario, € 75.919,17 quali spese liquidate in sentenza e successivo precetto ed € 50.000,00 per il giudizio in Corte di Appello, mentre i clienti avevano incassato € 137.000,00 ciascuno, pari a complessivi € 274.000,00.
Il legale veniva quindi ritenuto responsabile della violazione di cui all’art. 29, comma 4 del CDF e quindi sanzionato.

A cura di Silvia Ammannati