Come già stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, la violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (artt. 15 e 70 cdf, art. 11 L. n. 247/2012) è un illecito omissivo a carattere istantaneo, che comporta come conseguenza che “il relativo dies a quo prescrizionale va individuato nell’ultimo giorno utile per il conseguimento dei crediti formativi richiesti per il periodo di riferimento”. Pertanto il termine, dal quale far decorrere la prescrizione, va individuato nell’ultimo giorno del triennio formativo di riferimento.
Con riferimento, invece, alle modalità di determinazione della sanzione disciplinare, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e domestica, una volta accertata la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del ricorrente, le stesse non sono frutto di un mero calcolo matematico, ma sono conseguenza della complessiva valutazione dei fatti tra i quali ricorrono anche il comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, le circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, il pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché i particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure la buona fede del professionista.
E’ altresì noto il principio affermato anche di recente dal Consiglio Nazionale Forense, secondo cui “l’ammissione della propria responsabilità disciplinare da parte del professionista incolpato in sede di procedimento dinanzi al Consiglio territoriale non può non essere valorizzata nell’ambito del complessivo giudizio relativo alla personalità dell’incolpato ai fini della determinazione della giusta sanzione, attestando la consapevolezza della contrarietà della condotta contestata alle regole del corretto agire professionale e di conseguente sanzionabilità dello stessa, nella prospettiva di non ripetere siffatti comportamenti. (Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 320 del 16 settembre 2024).
Nel caso di specie, quindi, l’originaria sanzione della sospensione comminata all’avvocato è stata ridotta, tenendo conto della parziale ammissione di colpa del soggetto, ma soprattutto della disastrosa e documentata vicenda familiare che lo stesso aveva vissuto proprio nel triennio, nel quale non era riuscito a svolgere l’attività formativa obbligatoria.
A cura di Lisa Scarinzi