Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 6817 del 30 gennaio 2007 si sono pronunciate ancora una volta in materia di patrocinio a spese dello Stato.
I supremi giudici hanno affermato che il difensore, purché iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti davanti le magistrature superiori, è legittimato a presentare personalmente ricorso per cassazione contro il decreto di liquidazione degli onorari e delle spese a lui spettanti.
Tale principio trova fondamento nell’art. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 che, proprio in tema di liquidazione dei compensi professionali, opera esplicitamente un rinvio formale alla procedura speciale prevista per gli onorari di avvocato disciplinata dagli artt. 28 e 29 della Legge 13 giugno 1942 n. 794.
Con la stessa sentenza, le Sezioni Unite hanno sostenuto che competente a decidere nel procedimento di opposizione al pagamento delle competenze professionali, quando è di competenza del Tribunale di Sorveglianza o della Corte d’Appello, è il presidente o un giudice dallo stesso delegato.
In conclusione, i Giudici del Supremo collegio affermano che il giudice monocratico deve essere identificato con il presidente dell’ufficio giudiziario o con il giudice da lui delegato.
A cura di Alessandro Ramerini