Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Il diritto al compenso per la fase istruttoria nei procedimenti di istruzione preventiva, anche nel vigore della tariffa forense ex D. M. N. 140/2012, spetta all’avvocato la cui attività difensiva si sia concretamente coordinata con l’opera del consulente tecnico ai fini dell’espletamento del suo incarico (Cass., Sez. II, Ord., 28 aprile 2021, n. 11189)

L’ordinanza in esame concerne il diritto al compenso dell’avvocato per la fase istruttoria nell’ambito di un procedimento di istruzione preventiva.

La Corte afferma il principio di diritto secondo il quale, anche nel vigore della tariffa forense ex D. M. N. 140/2012, il compenso è dovuto nei casi in cui  l’attività difensiva abbia avuto una qualche interazione con l’attività di accertamento svolta dal consulente tecnico.

Nel caso di specie, il giudice di merito ha negato il diritto al compenso all’avvocato sul presupposto che il procedimento di istruzione preventiva ha ad oggetto l’assunzione di un mezzo istruttorio da utilizzarsi poi nella successiva causa di merito cosicché sono da liquidarsi la fase studio della controversia e la fase introduttiva.

La Corte di Cassazione, tuttavia, rileva che in tali procedimenti il difensore deve comunque prendere posizione in merito alla situazione giuridica cui l’accertamento tecnico è strumentale e, conseguentemente, la fase di studio della controversia e la fase introduttiva potrebbero non esaurire l’attività del difensore; tale affermazione trova peraltro conferma nel D.M. n. 55/2014 là dove, nella tabella relativa all’istruzione preventiva, prevede la specifica voce tariffaria “fase istruttoria”.

A cura di Fabio Marongiu