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giurisprudenza

Il disconoscimento di una scrittura privata può essere effettuato validamente nella comparsa di risposta depositata oltre i termini di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.. (Cass., Sez. II, 23 maggio 2019, n. 14100)

Il disconoscimento di una scrittura privata, alla stregua delle eccezioni non rilevabili di ufficio, deve essere effettuato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione (Cass. n. 23669 del 2017). Ciò comporta che la scrittura prodotta in allegato all’atto introduttivo del giudizio, pur dovendo essere disconosciuta nel primo atto difensivo utile, non debba essere necessariamente eccepita nei termini di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c..

A cura di Raffaella Bianconi