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giurisprudenza

Il forum destinatae solutionis ex art. 20 c.p.c. della domanda dell’avvocato di pagamento del compenso non pattuito è il giudice del luogo in cui ha domicilio il debitore ex art. 1182, comma 4 c.c. (Cass., Sez. II, 24 ottobre 2018, n. 26985)

La S.C. si pronuncia sul forum destinatae solutionis di cui all’art. 20 c.p.c. in relazione alla domanda dell’avvocato di pagamento dei propri compensi professionali.

Nella fattispecie un avvocato, avendo svolto in favore di due clienti prestazioni giudiziali civili davanti al Tribunale di Tivoli, aveva proposto verso di loro tale domanda davanti al Giudice di Pace di Roma, quale giudice del luogo in cui egli -creditore- aveva domicilio e nel quale dunque doveva essere adempiuta l’obbligazione pecuniaria in questione ex art. 1182 c.3 c.c.

I convenuti avevano sollevato eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, deducendo a sostegno di essa la mancanza di liquidità dell’obbligazione, e quindi l’inapplicabilità di quella norma.

Disattesa tale eccezione sia dal Giudice di Pace di Roma sia in appello dal Tribunale di Roma, i clienti la ripropongono in Cassazione.

Questa, al riguardo, richiama il proprio orientamento, secondo cui l’obbligazione di pagamento del compenso di un avvocato, ove questo non sia stato pattuito al conferimento dell’incarico, va adempiuta al domicilio del debitore ex art. 1182 c.4 c.c., trattandosi in quel caso di credito non liquido, dato che il titolo non determina né il suo ammontare né stabilisce criteri determinativi non discrezionali.

Applicando tale principio al caso di specie, la Corte rileva che il credito dell’avvocato non poteva considerarsi liquido proprio in quanto il compenso non era stato pattuito al momento del conferimento dell’incarico e, inoltre, perché era stato contestato dai convenuti anche nel quantum (sotto il profilo dello scaglione applicabile).

Non rileva invece, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, che l’attore nella domanda avesse indicato una somma determinata.

Conseguentemente, la Cassazione accoglie il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Giudice di Pace di Tivoli, quale giudice del luogo di domicilio dei debitori.

Da precisare è che al procedimento in questione (introdotto nel 2009) non era applicabile ratione temporis l’art. 14 c.2 D.Lgs. 150/2011, che oggi prevede la competenza territoriale dell’ufficio giudiziario di merito -nel caso di specie il Tribunale di Tivoli- davanti al quale l’avvocato ha prestato la propria opera (v. S.U. 4485/2018, commentata in questa rivista).

A cura di Stefano Valerio Miranda