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giurisprudenza

Il giudice che liquida il compenso dell’avvocato applicando uno scaglione diverso deve motivare la scelta (Cass. Sez. II, Ord., 11 gennaio 2026 n. 607)

La pronuncia riguarda la liquidazione dei compensi al difensore nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato e il modo in cui il giudice deve determinare e motivare il valore della causa ai fini dello scaglione tariffario applicabile.
Nel caso concreto, un avvocato aveva chiesto al giudice penale la liquidazione del compenso per l’attività svolta in un procedimento di opposizione relativo al rigetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il giudice penale aveva dichiarato non luogo a provvedere, ritenendo competente il giudice civile; il Tribunale, adito con opposizione, aveva sì liquidato il compenso, ma applicando lo scaglione per cause di valore inferiore a 1.100 euro, invece di quello per cause di valore indeterminabile richiesto dal difensore, senza spiegare il criterio adottato.
In sede di impugnazione, l’avvocato denunciava, con il primo motivo, la nullità della decisione per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., lamentando la totale assenza di motivazione sulla scelta dello scaglione. Con il secondo motivo contestava nel merito la qualificazione del valore della causa, richiamando la disciplina forense, i parametri forensi e gli artt. 10 ss. c.p.c.
Il giudice di legittimità accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo, affermando che la determinazione del valore della causa può ritenersi implicita e conforme a quella indicata dalle parti solo se il giudice non se ne discosta; se invece individua un diverso valore, deve motivare la scelta, rendendo comprensibile il criterio di valutazione. In mancanza, la motivazione è “apparente” e la decisione nulla, poiché non consente alcun controllo sulla correttezza e logicità del ragionamento, non raggiungendo il “minimo costituzionale” richiesto.
Ribadita anche la distinzione tra domanda di valore indeterminabile e domanda solo inizialmente indeterminata ma determinabile, la decisione dispone la cassazione con rinvio, formulando un principio di diritto vincolante sulla necessità di motivare il discostamento dal valore indicato dalle parti.

A cura di Simone Pesucci