Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Il parere del Consiglio dell’Ordine sulla parcella rileva solo nel monitorio (Cass., Sez. VI, Ord. 18 marzo 2021 n. 7618)

La rilevanza del parere del Consiglio dell’Ordine come prova del credito professionale si esaurisce nella fase monitoria ai fini della sola emissione dell’ingiunzione di pagamento.

Nella eventuale, successiva opposizione, ove il credito sia contestato, il parere è una mera dichiarazione asseverata ed unilaterale del difensore priva di valenza probatoria.

La vicenda trae origine dall’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento di compensi professionali ulteriori rispetto a quelli già liquidatigli la cui parcella era stata munita di parere di congruità del Consiglio dell’Ordine di appartenenza.

Sia in primo che in secondo grado, era stata accertata la fondatezza dell’opposizione per mancanza di prova del credito azionato dal professionista, partendo dal presupposto che il parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell’Ordine ha valore di atto amministrativo non vincolante nel giudizio di opposizione.

Il professionista ricorreva dunque in Cassazione, sostenendo che il parere di congruità della parcella professionale, essendo un atto amministrativo comunicato alla resistente e da costei non impugnato nel termine di legge, era divenuto definitivo ed era ormai vincolante, sicchè il giudice, per poterlo disapplicare, avrebbe dovuto rilevare eventuali profili di legittimità, non potendo altrimenti prescinderne nella quantificazione del compenso.

La Suprema Corte ritiene il motivo inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. n. 1, chiarendo che nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo si controverte della spettanza del compenso del professionista e perciò di un diritto soggettivo che non trova titolo nel parere di congruità, ma nell’attività effettivamente svolta e nel rapporto di patrocinio.

Attività che deve essere provata in modo rigorosa dal professionista.

La rilevanza del parere come prova concorrente del credito professionale si esaurisce nella fase monitoria ai fini della sola emissione dell’ingiunzione di pagamento, valendo invece nella successiva opposizione, ove contestato, quale mera dichiarazione asseverata ed unilaterale del difensore priva di valenza probatoria.

Rileva infatti la Corte che il parere è reso dal competente del Consiglio dell’ordine sulla mera base delle voci indicate dal difensore senza alcun previo accertamento dell’effettivo svolgimento delle prestazioni elencate nella parcella.

Poiché il professionista non aveva fornito prova di aver svolto attività difensive diverse da quelle per le quali già il tribunale aveva liquidato il compenso, la Corte ritiene corretta la decisione della Corte territoriale di accogliere l’opposizione.

Inoltre proprio per la natura meramente valutativa e non vincolante dell’atto, non sussiste neppure alcun onere del cliente di impugnare l’atto dinanzi al giudice amministrativo.

La Corte pertanto dichiara il ricorso del professionista inammissibile.

 

A cura di Corinna Cappelli