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giurisprudenza

Il procedimento disciplinare ed il procedimento penale sono disciplinati in termini di reciproca autonomia (Cass., Sez. Un., 16 marzo 2021, n. 7336)

La pronuncia in commento chiarisce i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale in seguito all’entrata in vigore dell’art. 54 L. 247/2012.

Le Sezioni Unite, nel rigettare il ricorso, confermano l’interpretazione fornita dal CNF che aveva negato all’incolpato la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale in virtù della applicabilità del nuovo art. 54 della legge professionale.

Detto articolo, a giudizio della Corte, limita la possibilità di sospendere il giudizio disciplinare soltanto quando ciò si rende necessario per acquisire atti e notizie nel procedimento penale.

Pertanto, nella vigenza della nuova norma è superato l’indirizzo giurisprudenziale – richiamato dall’incolpato ed inaugurato nel 2006 – secondo il quale i rapporti tra giudizio disciplinare e giudizio penale erano disciplinati in termini di pregiudizialità penale.

La nuova norma, invece, entrata in vigore il 1 gennaio 2015, disciplina i rapporti tra i due procedimenti in termini di reciproca autonomia, anche a garanzia della celere definizione dei procedimenti disciplinari.

Rimane, quale norma di chiusura, l’art. 55 L. 247/2012 che disciplina le ipotesi di riapertura del procedimento disciplinare concluso con provvedimento definitivo all’esito del procedimento penale.

A cura di Sofia Lelmi