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giurisprudenza

Il ricorso è improcedibile se manca l’attestazione di conformità all’originale (Cass. Sez. VI, Ord., 3 giugno 2020, n. 10429)

La copia della ricevuta di avvenuta consegna e della relata di notifica depositate senza l’attestazione di conformità all’originale fanno considerare il ricorso privo della dimostrazione della regolarità della notifica e quindi della tempestività del deposito stesso; va, pertanto, dichiarato improcedibile.
Questa è l’importante massima espressa nella recente ordinanza n. 10429 del 2020  emessa dalla sesta sessione della Corte di Cassazione.
Tralasciando i fatti oggetto di causa possiamo specificare come nel caso de quo la parte ricorrente avesse provveduto a notificare tempestivamente tramite pec gli atti necessari ad attivare il procedimento di regolamento di competenza.
Occorre, inoltre, specificare che tale disciplina di cui all’art. 47 c.p.c. secondo l’orientamento ormai consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, è integrabile, con quella prevista per il ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1 e pertanto risulta necessario il deposito di copie cartacee (c.d. “analogiche”) di tutti gli atti processuali.
Nel caso di specie, infatti, il ricorrente ha omesso di depositare in forma cartacea copia dell’attestazione di conformità della ricevuta di avvenuta consegna e della relata di notifica effettuata via pec.
Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato improcedibile in quanto privo della dimostrazione della regolarità della notifica telematica e quindi della tempestività del deposito stesso (essendo stato effettuato oltre i venti giorni dall’ultima notifica).

A cura di Brando Mazzolai