In questa lunga sentenza il Consiglio Nazionale Forense affronta varie questioni di carattere deontologico, ma in particolare si sofferma sul comportamento tenuto dall’avvocato, che aveva sottoscritto un accordo transattivo, all’esito di un procedimento di mediazione, anche per autentica della firma dei suoi clienti e per rinuncia alla solidarietà ex art. 13 L. 247/2012, compiendo quindi attività tutte riferibili a prestazione legale, durante il periodo di sospensione dalla professione forense.
Il C.N.F. ribadisce che per pacifica giurisprudenza domestica “pone in essere un comportamento deontologicamente riprovevole, in quanto contrario alla disposizione specifica contenuta nell’art. 36 co. 1 cdf, l’avvocato che eserciti attività professionale in periodo di sospensione, amministrativa o disciplinare, a nulla rilevando in contrario l’asserita buona fede dell’incolpato”.
A cura di Lisa Scarinzi