Con l’ordinanza n. 12682 del 5 maggio 2026, le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno affrontato il tema della rilevanza deontologica dei rapporti interni allo studio professionale, con particolare riferimento ai doveri di diligenza, correttezza e lealtà di cui agli artt. 12 e 19 del Codice deontologico forense.
La vicenda riguardava un avvocato che aveva fatto sottoscrivere alla propria praticante e collaboratrice un’obbligazione economica nell’interesse dello studio, ponendo a carico della stessa i costi funzionali del servizio richiesto.
Il Consiglio distrettuale di disciplina aveva irrogato al professionista la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per due mesi, successivamente confermata dal Consiglio Nazionale Forense.
L’avvocato proponeva quindi ricorso per Cassazione, deducendo, tra gli altri motivi, la violazione dell’art. 24 Cost. e l’intervenuta prescrizione dell’illecito disciplinare.
Le Sezioni Unite hanno respinto il ricorso, affermando che l’illecito contestato ha natura permanente, poiché la condotta non si esaurisce nel momento in cui l’obbligazione viene fatta assumere al praticante, ma perdura sino all’eventuale rimborso delle somme sostenute nell’interesse dello studio.
La pronuncia ricorda, in particolare, come i doveri di correttezza, lealtà e probità dell’avvocato assumano rilievo nei rapporti interni allo studio, specie nei confronti dei praticanti, la cui posizione di particolare debolezza impone al dominus di non trasferire su di essi costi o obbligazioni funzionali alla propria attività professionale.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e al versamento dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
A cura di Brando Mazzolai