La pronuncia in commento è stata emessa nell’ambito di un giudizio di responsabilità professionale, introdotto nei confronti di un’avvocata da un suo ex cliente (oltre che nipote) in relazione a una causa di risarcimento stradale dall’esito negativo.
Nel 1985, infatti, il cliente (allora minorenne) sopravviveva a un tragico sinistro stradale nel quale entrambi i suoi genitori perdevano la vita e che vedeva coinvolti più mezzi; e nel 1986 il nonno materno, in qualità di suo tutore, si costituiva in suo nome nel giudizio risarcitorio instauratosi fra più parti davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con il patrocinio della figlia avvocata (nonché zia del minore). Nel 2002, tuttavia, il Tribunale rigettava ogni domanda risarcitoria, per non essere stata chiarita la dinamica del sinistro, e la decisione fu da più parti impugnata davanti alla Corte d’Appello di Napoli.
Senonché la Corte, con sentenza del 2007, dichiarava inammissibile l’appello proposto nel 2003 dal cliente/nipote -rappresentato sempre dal tutore nonno materno col patrocinio della zia avvocata-, sul presupposto che, essendo quest’ultimo divenuto maggiorenne nelle more del giudizio di primo grado, l’appello non poteva essere proposto dal tutore (peraltro deceduto durante il primo grado), non operando il principio dell’ultrattività del mandato (anche laddove espressamente conferito per ogni grado come nel caso di specie), ma dovendo applicarsi la regola generale dell’art. 1722 n. 4 c.c., secondo cui la morte del mandante, a cui è assimilabile la perdita della capacità processuale del medesimo, estingue il mandato. Nel merito invece la Corte, previa dichiarazione della responsabilità esclusiva di uno fra i mezzi coinvolti (diverso da quello dei suddetti genitori defunti), attribuiva il risarcimento a tutte le altre parti (fra cui anche la sorella del cliente/nipote, difesa in quell’occasione da un legale diverso dalla zia avvocata).
A quel punto il cliente decideva, anziché di proporre ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che dunque passava in giudicato, di proporre nei confronti della zia avvocata davanti al Tribunale di Napoli il giudizio di responsabilità professionale nel quale si è pronunciata il provvedimento in commento, affermando la negligenza professionale di quest’ultima per non essersi attenuta al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 19.12.1996 n. 11394 (poi confermata dalle S.U. 28.7.2005 n. 15783), che aveva escluso l’ultrattività del mandato.
Tuttavia, sia il Tribunale di Napoli sia la Corte d’Appello di Napoli rigettavano la domanda, quest’ultima in particolare rilevando come fra le due suddette sentenze delle S.U. vi erano state ben sette pronunce delle Sezioni semplici che erano favorevoli al principio dell’ultrattività del mandato, come del resto anche la successiva sentenza delle S.U. 4.7.2014 n. 15295; ragione per cui era da richiamare il principio di cui alla sentenza della Cassazione 10.6.2016 n. 11906, secondo cui l’imperizia del professionista sussiste quando egli dimostri di ignorare precise disposizioni di legge o sbagli nella soluzione di problemi sui quali non vi sono margini di opinabilità; mentre l’errore professionale va riguardato ex ante e non ex post, sicché le scelte conseguenti a valutazione di problemi giuridici opinabili non possono comunque dare luogo a responsabilità professionale. Inoltre, la Corte d’Appello rilevava come il cliente avesse avuto notizia dell’esito negativo della sentenza del 2007 della Corte d’Appello di Napoli in tempo utile per proporre ricorso per cassazione, per cui appariva discutibile la decisione di promuovere subito il giudizio per responsabilità professionale senza prima tentare la strada dell’impugnazione della pronuncia d’appello.
Avverso quest’ultima sentenza il cliente, invece, ricorreva in Cassazione, lamentando: (i) in primis la violazione degli artt. 83 c.p.c. e 1176, 1218 e 1724 c.c., giacché all’epoca in cui la zia avvocata aveva proposto l’appello (nel 2003) era vigente l’orientamento contrario all’ultrattività di cui alle S.U. del 1996 (poi confermato dalle S.U. del 2005 e ribadito, secondo il ricorrente, da 31 successive decisioni di legittimità, mentre i sette provvedimenti citati dalla C.A. non sarebbero stati pertinenti); e poiché solo le successive S.U. del 2014 avevano ripristinato la teoria dell’ultrattività; (ii) in secundis la violazione dell’art. 1176 c.c., atteso che, anche aderendo alla tesi della C.A., secondo cui vi era all’epoca un alternarsi di contrastanti interpretazioni, ciò avrebbe certamente dovuto indurre il difensore a scegliere la linea più sicura in vista della tutela delle ragioni del proprio cliente, in virtù del principio di precauzione, e quindi, nel dubbio, egli avrebbe dovuto ottenere il rilascio di una nuova procura alle liti; (iii) infine, la violazione dell’art. 1127 cod. civ., in quanto anche ammettendo l’esistenza di una colpa del cliente in relazione alla mancata impugnazione della sentenza del 2007 della C.A., questa sarebbe incomparabilmente minore rispetto a quella del professionista che avrebbe dovuto consigliare tale iniziativa, e il cui comportamento costituirebbe un ineliminabile antecedente causale, per cui il risarcimento avrebbe potuto semmai essere ridotto, ma non eliminato.
Senonché, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso, rilevando in primo luogo come nel caso di specie la questione dell’ultrattività della procura non poteva considerarsi risolta dalla giurisprudenza in una maniera certa e inconfutabile nel momento in cui l’appello fu proposto (ossia nel 2003), poiché la soluzione data dalle Sezioni Unite del 1996 non era stata unanimemente recepita (tanto che poi le S.U dovettero tornare a pronunciarsi nel 2005 e infine nel 2014); per cui l’avvocata in quel momento poteva ragionevolmente confidare nel fatto che la procura sottoscritta in primo grado dal tutore dell’allora minorenne cliente fosse ultrattiva. E tanto basta, aggiunge la S.C., a far sì che il giudizio espresso dalla Corte d’Appello sull’inesistenza di una responsabilità professionale del difensore resista alle censure poste nel primo motivo, non emergendo dalla sentenza impugnata una valutazione in diritto così tanto discutibile da dover essere cassata nel giudizio di legittimità (in conformità all’orientamento di cui anche alla recente Cass. n. 28903/2024, secondo cui la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito è una valutazione che attiene al merito di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, essenzialmente perché è un giudizio che ha ad oggetto il nesso di causalità tra l’attività omessa e il possibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente, a meno che la valutazione giuridica del giudice di merito si fondi su un presupposto manifestamente e totalmente errato).
Non solo, ma secondo la Corte l’esistenza di divergenti orientamenti non consente neppure di ritenere validamente richiamato il principio di precauzione, giacché la linea difensiva tenuta dall’avvocata non può essere considerata in contrasto con un orientamento giurisprudenziale pacifico rispetto al quale il difensore era in dissenso, quanto piuttosto l’adesione ad un filone di pronunce certamente non esiguo né isolato.
Infine, la Corte rigetta anche il terzo motivo di ricorso, rilevando come l’avvocata avesse a suo tempo tempestivamente comunicato al nipote la pubblicazione della sentenza sfavorevole della Corte d’Appello di Napoli; e il ricorrente non abbia neppure prospettato che la decisione difficilmente comprensibile di non proporre ricorso per cassazione sia stata, a suo tempo, frutto di un consiglio dell’avvocata stessa.
Pertanto, il ricorso è rigettato, con compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione alla luce della complessità delle questioni esaminate e dello stretto vincolo di parentela che faceva da sfondo alla dolorosa vicenda.
A cura di Stefano Valerio Miranda