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giurisprudenza

In tema di registrazione degli atti giudiziari, il provvedimento adottato all’esito dell’opposizione al decreto di pagamento ex artt. 84 e 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per la liquidazione dei compensi al difensore nominato d’ufficio ad indagato, imputato o condannato che sia rimasto inadempiente, è esente da imposta di registro. (Cass., Sez. V, Ord., 18 maggio 2026, n. 14883)

In tema di registrazione degli atti giudiziari, il provvedimento emesso all’esito dell’opposizione contro il decreto di pagamento per la liquidazione dei compensi al difensore d’ufficio dell’indagato, imputato o condannato inadempiente è esente da imposta di registro. L’esenzione si fonda sulla norma che tutela il difensore d’ufficio dalle spese connesse al recupero forzoso del credito professionale, a prescindere dalla forma processuale concreta utilizzata.
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso dall’Agenzia delle Entrate in relazione alla registrazione di un’ordinanza resa in sede di opposizione contro il decreto di pagamento dei compensi dovuti a un difensore d’ufficio.
In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ritenendosi applicabile l’esenzione prevista dalla normativa di riferimento.
La Commissione tributaria regionale aveva invece riformato la decisione, sostenendo che l’esenzione riguardasse soltanto l’azione diretta del difensore contro il cliente inadempiente e non anche il giudizio di opposizione relativo alla liquidazione dei compensi a carico dello Stato.
Contro tale pronuncia è stato proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme sull’esenzione e sulle spese di giustizia.
La Corte ha accolto il ricorso, affermando che la disciplina agevolativa tutela il difensore d’ufficio in tutte le procedure finalizzate al recupero del credito professionale verso l’assistito inadempiente.
Ha chiarito che l’opposizione al decreto di pagamento, pur avendo natura contenziosa autonoma, resta comunque inserita nel procedimento di liquidazione del compenso maturato nell’ambito del processo penale.
Secondo la Corte, una lettura restrittiva della norma sarebbe contraria alla sua ratio, perché finirebbe per aggravare proprio il difensore che non riesce a recuperare il proprio compenso dal cliente moroso.
È stato quindi enunciato il principio per cui il provvedimento conclusivo dell’opposizione al decreto di pagamento per la liquidazione dei compensi al difensore d’ufficio è esente da imposta di registro.
In applicazione di tale principio, la sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario del contribuente e annullamento dell’avviso di liquidazione.
Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la novità della questione e per l’assenza di precedenti specifici.

A cura di Simone Pesucci