La Corte di Cassazione Sezione Seconda Penale con la Sentenza n. 6002 del 6 febbraio 2008 si è pronunciata in ordine alle modalità da seguire per effettuare il sequestro preventivo all’interno di uno studio legale.
I Supremi Giudici hanno affermato che l’autorità giudiziaria deve provvedere a dare avviso al Consiglio dell’Ordine territorialmente competente quando intende procedere ad operazioni di ispezione, perquisizione e sequestro nell’ufficio di un difensore. La mancanza dell’avviso comporta ai sensi dell’art. 103 comma III c.p.p. la nullità del provvedimento stesso.
La Corte ha ribadito ancora una volta che “le speciali garanzie di libertà del difensore previste dall’art. 103 c.p.p. non sono limitate al difensore dell’indagato o dell’imputato nel procedimento in cui sorge la necessità di svolgere attività di ispezione, perquisizione o sequestro, ma vanno osservate in tutti i casi in cui tali atti vengano eseguiti nell’ufficio di un professionista iscritto all’albo degli avvocati che abbia assunto la difesa di assistiti (in genere e non soltanto coindagati) anche fuori del procedimento in cui l’attività di ricerca, perquisizione e sequestro viene compiuta, e quindi anche in procedimenti civili; dette garanzie, infatti, sono collegate alla funzione difensiva in genere, cioè alla qualità professionale del soggetto sottoposto all’atto di indagine e non al fatto che l’attività di difesa sia stata svolta in determinati procedimenti penali”.
La Cassazione ha quindi annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, nonché il provvedimento di sequestro perché non era stato dato avviso al Consiglio dell’Ordine territorialmente competente. L’avviso è dovuto ai sensi dell’art. 103 comma III c.p.p. sia nel caso in cui il titolare dello studio professionale all’interno del quale debbano eseguirsi le operazioni di ispezione, perquisizione e sequestro non sia iscritto nel registro degli indagati, sia nel caso in cui lo studio legale risulti cointestato anche ad altro professionista non indagato.
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