Segnaliamo all’attenzione dei Colleghi questa decisione, che, oltre a ribadire la necessità che l’incarico professionale conferito da una Pubblica Amministrazione sia redatto in forma scritta (come costantemente affermato: cfr. fra le altre, Cass. Sez. III, 18 aprile 2006, n. 8950), ha escluso che il relativo contratto possa essere concluso a mezzo di corrispondenza. Secondo la Suprema Corte, infatti, la legge sulla contabilità generale dello Stato, richiamata dalle norme in tema di contratti degli enti locali, consente che il contratto possa essere concluso a distanza, a mezzo di corrispondenza, solo quando esso intercorra con ditte commerciali (art. 17 R.D. 2240/1923, richiamato dall’art. 87 R.D. 383/1934) e tale principio deve essere mantenuto anche dopo l’abrogazione del Testo Unico di cui al R.D. 383/1934, perché consono all’evidenza pubblica del contratto. Così, secondo la Corte, "il contratto con cui la P.A. conferisce un incarico professionale deve essere non solo redatto per iscritto, escludendosi che la manifestazione di volontà delle parti possa essere implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi, ma anche consacrato in un unico documento nel quale siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto".
A cura di Enea Baronti