La Suprema Corte torna a riaffermare un principio reiterato nella giurisprudenza di legittimità in forza del quale tutte le volte in cui l’Amministrazione sta in giudizio avvalendosi di un proprio funzionario a ciò appositamente delegato ex art. 417 bis c.p.c., la stessa non può ottenere la condanna del soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato. Viene infatti precisato che tali specifiche qualifiche difettano nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, potendosi liquidare in favore dell’ente solamente le spese concretamente sostenute nel corso del giudizio, purchè risultanti da apposita nota.
A cura di Guendalina Guttadauro