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giurisprudenza

La Cassazione si corregge: è valida la notifica pec di un ricorso a indirizzo estratto dall’INI-PEC (Cass., Sez. VI, Ord., 15 novembre 2019, n. 29749)

Con l’ordinanza in commento la S.C. ha eseguito d’ufficio, ex art. 391-bis c.p.c., correzione per errore materiale di Cass., Sez. VI, Ord., 27 settembre 2019, n. 24160.

L’ordinanza del 27 settembre scorso aveva deciso un regolamento di competenza promosso ex art. 42 c.p.c. avverso un’ordinanza del Tribunale di Genova, che in un giudizio per querela di falso aveva rilevato la propria incompetenza territoriale.

In particolare, la querela di falso era stata promossa contro un magistrato del Tribunale di Firenze in relazione a provvedimenti da questo emessi nell’ambito di un giudizio civile.

La S.C. aveva dichiarato inammissibile il regolamento di competenza in quanto, fra l’altro, il ricorso non era stato validamente notificato via pec.

Aveva rilevato la Corte, infatti, che il ricorso era stato notificato all’indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale di Firenze, e che, anche a prescindere dal fatto che la notifica a un magistrato non può essere validamente effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale di appartenenza, tale indirizzo risultava essere stato estratto dall’indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (in sigla INI-PEC, gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico).

Tale elenco, aveva concluso la Corte, oltre a non essere riferibile alla posizione del magistrato, non sarebbe pubblico elenco da cui poter estrarre indirizzi per una valida notifica via pec, a differenza del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (in sigla ReGIndE, gestito dal Ministero della Giustizia); come stabilito da Cass. 8 febbraio 2019 n. 3709 (in questa rivista).

Tuttavia, quest’ultima affermazione si poneva in contrasto con la lettera dell’art. 16-ter D.L. 179/2012 n.179, che ricomprende espressamente tra i pubblici elenchi degli indirizzi elettronici abilitati a ricevere notificazioni e comunicazioni processuali e stragiudiziali, non solo il ReGIndE, ma anche l’elenco INI-PEC.

Inoltre, il ReGIndE contiene solo gli indirizzi dei professionisti, dei soggetti appartenenti a un ente pubblico e degli ausiliari del giudice, per cui -ad esempio- per eseguire una notifica pec a un’impresa è indispensabile attingere dall’INI-PEC.

Per tali motivi, con lettera del 9.10.2019, il Presidente del CNF aveva chiesto al Primo Presidente della S.C. che si ponesse rimedio all’accaduto, affinché non venissero messe in discussione centinaia di migliaia di notifiche già effettuate, e non fossero compromessi i diritti dei cittadini e i benefici derivanti al processo civile delle notifiche telematiche.

Ebbene, l’ordinanza di correzione in commento ha confermato nella specie l’invalidità della notifica, per la duplice ragione che la notifica a un magistrato non può essere validamente effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale di appartenenza, e che l’elenco INI-PEC non è riferibile alla posizione del magistrato; ma ha espunto dal testo dell’ordinanza oggetto di correzione la parte in cui si negava in via generale all’INI-PEC la qualifica di pubblico elenco da cui poter estrarre indirizzi per una valida notifica via pec, giudicandola un mero errore materiale.

A sostegno di tale decisione, afferma la Corte che non è possibile mettere in discussione il principio, enunciato dalle S.U. n. 23620/2018 (ma nello stesso senso già Cass. n. 30139/2017), per cui in materia di notificazioni al difensore è valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nell’INI-PEC.

Infine, la Corte preannuncia che anche in relazione al precedente “isolato” di Cass. 8 febbraio 2019 n. 3709 risulta in corso di pubblicazione un’ordinanza di correzione d’ufficio.

A cura di Stefano Valerio Miranda